Imposte

Dal 1° luglio nuovo bollo sui contratti ma la lista delle deroghe è lunga

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti l’imposta di bollo diventa a forfait. Ma solo per le gare con bando o pubblicate dopo questa data. L’eccezione dei contratti Pnrr

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di Marco Magrini

La nuova imposta di bollo su contratti del nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio avrà un avvio lento e così le prospettive di esenzione e semplificazione introdotte dalle nuove regole. Infatti, in attesa dell’emanazione del provvedimento dell’agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di pagamento telematico dell’imposta di bollo, le regole di decorrenza della nuova disciplina e le deroghe di applicabilità dell’impianto obbligano gli operatori e le stazioni appaltanti a fare le dovute distinzioni.

Le regole del Dlgs 36/2023 (Ccp) sono efficaci a decorrere dalle procedure affidate dal 1° luglio 2023 con abrogazione del Dlgs 50/2016 attualmente vigente che però continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla stessa data. Salvo differenti interpretazioni ufficiali, vi sono contratti e procedure che resteranno ancora in piedi con le vecchie regole ben oltre il 1° luglio 2023. L’articolo 226 del Ccp per «procedimenti in corso» indica essere tali quelli per cui:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte. Quindi la disciplina innovativa introdotta dall’articolo 18, comma 10 del Dlgs 36/2023 si applicherà solo dalle procedure che verranno interamente avviate dopo il 30 giugno 2023. Vi è poi la speciale deroga della norma di coordinamento contenuta nell’articolo 225, comma 8 del nuovo Codice.

Questo prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con tali risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Dl 77/2021, e Dl 13/2023 (decreto Pnrr), nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (Ue) 2018/1999.

Da ciò deriva che su queste procedure di affidamento la disciplina resta quella del vecchio codice Dlgs 50/2016 come integrato dalle norme richiamate, anche se avviate dopo il 1° luglio 2023 con conseguenze anche in materia di imposta di bollo creandosi così un doppio binario permanente. Se nella fase evolutiva di applicabilità delle disposizioni il legislatore non ritenga, auspicabilmente, di confermare in materia di imposta di bollo una unica disciplina su tutte le procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023, a carico delle stazioni appaltanti o amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici, vi sarà l’esigenza di valutare attentamente le caratteristiche degli affidamenti e l’appartenenza ad una o all’altra categoria per fissare la necessità di pagamento dell’imposta in modo forfettario e telematico, in base al valore del contratto (nuove regole del Ccp) o nei modi ordinari anche in relazione all’assolvimento sui singoli documenti di procedura (regole applicabili in vigenza vecchio codice).

Seguendo questa prospettiva, ad esempio, in un procedimento di affidamento diretto per un importo di 35mila euro che viene avviato dal 3 luglio 2023, opererà l’esenzione da imposta di bollo (perché di valore inferiore a 40mila) per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, ma solo se si tratterà di procedimento estraneo alle fattispecie indicate dall’articolo 225, comma 8, cioè Pnrr, Pnc, eccetera.

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