Controlli e liti

Dal legale la conformità tra digitale e carta

di Patrizia Maciocchi

Il difensore che ha assistito la parte in appello può “attestare”, in caso di sentenza redatta in formato digitale, la conformità della copia analogica prodotta per la Cassazione. E può farlo anche se il cliente gli ha conferito una procura speciale per quel singolo grado, perché il potere di rappresentanza resta fino a quando l’ assistito non conferisce il mandato alle liti per il giudizio di legittimità a un altro legale.

La Cassazione ( sentenza 10941 ) torna sull’annoso problema dell’attestato di conformità tra copia digitale e cartacea, indispensabile per non incappare nell’improcedibilità prevista dall’articolo 369, comma 2del Codice di rito civile.

Un passaggio obbligato, fino a quando il processo telematico non sarà attivo anche in Cassazione. Nel caso esaminato il ricorso cade sotto la scure dell’inammissibilità perché il “compito” era stato svolto correttamente solo in parte.

Negli atti era stata, infatti, allegata una copia analogica della sentenza impugnata la cui conformità all’originale telematico era stata “garantita” dal difensore che aveva assistito la parte in appello. Per i giudici l’attestazione è valida. L’attestazione di conformità - che riguarda sia il messaggio di posta elettronica sia la relazione di notifica del provvedimento impugnato allegato - va fatta nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 53 del 1994 (articolo 9). E la norma non prevede che l’attestazione di conformità debba essere sottoscritta dallo stesso difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta.

Rientra dunque nel potere del difensore che è munito di procura alle liti, nel momento in cui l’attestazione viene redatta, “assicurare” la rispondenza tra i due formati. La Cassazione ricorda le differenza tra procura generale e speciale ma solo per confermare che, anche nell’ipotesi più restrittiva della procura speciale limitata ad un grado di giudizio, l’avvocato conserva il potere di rappresentanza della parte, fino a quando il cliente non cambia difensore. Ma risolvere positivamente la questione dell’attestazione di conformità non basta a evitare l’inammissibilità del ricorso, per la mancata produzione della relata di notificazione. Nel caso in cui la sentenza d’appello venga notificata con la Pec, l’attestazione di conformità deve estendersi anche al messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e riguardare la relazione di notifica del provvedimento impugnato allegata al messaggio. Un requisito che mancava. Nè si può ovviare alla “svista” con l’attestazione contenuta nella relata di notificazione predisposta dal notificante.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 10941 dell’8 maggio 2018

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