Contabilità

Dal «voto plurimo» un bonus agli azionisti pre-quotazione

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di Angelo Busani e Marco Sagliocca

La cancellazione dal nostro ordinamento della norma che sanciva la inderogabilità del tradizionale principio «un'azione, un voto» (one share one vote), consacrato nell'articolo 2351 del Codice civile e sostanzialmente sopravvissuto a tutte le revisioni, di piccola o grande portata, cui il diritto societario, dall'entrata in vigore del codice civile del 1942 in avanti, era stato finora sottoposto, è stata stabilita dal Dl 24 giugno 2014, n. 91 (il cosiddetto decreto Competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 216.
Non è infondato osservare questa nuova legislazione come una sorta di mini-rivoluzione nel nostro sistema dei diritti degli azionisti, in quanto la pluridecennale perduranza del principio «one share one vote» nell'ordinamento italiano era concreta testimonianza di come fosse reputato centrale un assetto di rigida correlazione tra il rischio del socio (derivante dall'investimento del suo capitale nel mercato azionario) e il conseguente suo potere (e cioè il suo "peso" nell'assunzione delle decisioni dei soci). Scendendo sinteticamente nel dettaglio della normativa in questione, si può osservare come il legislatore dell'estate del 2014 abbia operato su un duplice livello. Un primo livello di modifiche (recate dai nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 2351 del codice civile) ha riguardato le sole società per azioni cosiddette chiuse e si caratterizza, essendo stato abolito il relativo divieto, nella possibilità di dar vita alla nuova categoria delle azioni "a voto plurimo", le quali consentono di esprimere un numero di voti maggiore di uno (ma non superiore a tre), e ciò - a seconda della scelta che in tal senso sia fatta nello statuto - o nella generalità delle decisioni di competenza dei soci o «anche» solo riguardo a quelle su "particolari argomenti" (ad esempio: l'approvazione del bilancio, la nomina degli organi sociali, le operazioni straordinarie, eccetera) oppure a quelle da adottarsi dai soci subordinatamente «al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative» (per esempio, al conseguimento di una certa performance economica da parte della società emittente).
Un secondo, e più articolato, livello di modifiche legislative interessa, invece, le società emittenti titoli negoziati su un mercato regolamentato, alle quali: a) viene consentito di emettere, in base al nuovo articolo 2351, comma 3, del codice civile, azioni "a voto limitato" e "a voto scaglionato" in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto (emissione che, dal previgente comma 3, era riservata alle sole società "chiuse" e preclusa invece a quelle quotate); si pensi alla clausola statutaria che tolga il voto a pacchetti di azioni superiori a una certa soglia (ad esempio, il 10%, cosicchè le azioni eccedenti tale soglia non votino) oppure che lo diminuisca progressivamente (per esempio: 10 azioni, 10 voti; 20 azioni, 18 voti; 30 azioni, 24 voti eccetera); b) viene data la possibilità (nuovo articolo 127-quinquies, Tuf, subordinata peraltro all'emanazione di un regolamento Consob) di prevedere, nel proprio statuto, sul modello delle cosiddette loyalty shares di diritto francese, la maggiorazione del voto (ma con un limite massimo di due voti: si tratta, quindi, in sostanza, di una duplicazione del voto) a beneficio degli azionisti "di lungo corso", e cioè con riferimento a tutte le azioni (di qui l'espressione "azioni a voto maggiorato") di cui uno stesso azionista sia titolare per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione di un apposito elenco, la cui tenuta deve essere disciplinata dallo statuto della società emittente; c) viene fatto espresso divieto (ai sensi del nuovo art. 127-sexies, comma 1, Tuf, e salvo limitate eccezioni) di emettere le azioni "a voto plurimo", ma viene consentito, alle società che abbiano emesso azioni "a voto plurimo" prima della ammissione delle loro azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato, di conservare tale categoria di azioni anche dopo la quotazione (nuovo art. 127-sexies, commi 2 e 3, Tuf), con la conseguenza che, se da un lato le società quotate hanno un divieto di emissione di azioni "a voto plurimo", è pure vero che l'azionista dotato del voto plurimo ante quotazione, conserva questo vantaggio anche post quotazione.
È chiaro come questa permanenza post quotazione delle azioni "a voto plurimo" emesse ante quotazione sia un formidabile vantaggio per chi ne sia titolare, in quanto le azioni "a voto plurimo" non sarebbero emettibili post quotazione, sono svincolate dal periodo di possesso minimo di 24 mesi che deve necessariamente ricorrere per conseguire la duplicazione del voto e possono attribuire fino a tre voti, mentre dalle azioni a voto maggiorato conseguono solo due voti.

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