Dalla Corte uno spiraglio alle note di variazione
La Corte di giustizia apre nuove opportunità alle imprese e ai professionisti per l’emissione in caso di mancato pagamento del corrispettivo di note di variazioni in diminuzione per recuperare l’Iva da un cliente sottoposto a procedure concorsuali.
In particolare, la Corte, con la sentenza del 23 novembre 2017 (causa C-246/16), ha, proprio nei confronti dell’Italia, ribadito i seguenti principi:
• nessuna normativa nazionale può escludere il diritto alla riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo;
• è comunque ammessa la facoltà di derogare alla rettifica, ma non può estendersi al di là dell’incertezza circa la definitività del mancato pagamento, incertezza che dovrebbe piuttosto coincidere con la probabilità ragionevole che il debito non sia più saldato anche considerando la possibilità che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nel caso in cui successivamente il pagamento sia effettuato;
• in ogni caso è incompatibile con la direttiva Iva una norma che subordina il recupero dell’imposta all’infruttuosità di una procedura concorsuale che si possa protrarre (come nel caso di fallimento) per oltre 10 anni.
In base a questi principi è chiaro che ancor prima che l’Italia rimetta mano alla riforma proposta nel 2015 e cancellata nel 2016 dall’articolo 26 del Dpr 633/72, le imprese e i professionisti che vantano un credito nei confronti di un cliente moroso e sottoposto a procedure concorsuali possono già da subito rivedere la propria situazione ed emettere una nota di variazione per recuperare il credito Iva.
Ad esempio, si ritiene che un’impresa che vanta un credito nei confronti di un cliente sottoposto a una procedura di fallimento possa emettere la nota di variazione ancor prima del piano di riparto a condizione che abbia oggettive informazioni che gli consentano di ritenere che il credito, con ragionevole probabilità, non sarà più saldato e che la procedura possa avere, almeno in linea teorica, una durata ultradecennale.
A prescindere dalle scelte e dalle iniziative che i singoli operatori vorranno prendere è chiaro che la sentenza della Corte e, a dire il vero, le più che motivate conclusioni dell’avvocato generale dovrebbero imporre una concreta riflessione al legislatore e alle autorità preposte alla gestione del tributo per consentire ai contribuenti un più celere ed effettivo recupero dell’Iva indebitamente versata.