Imposte

Danno liquidato all’officina che ripara un’auto della Pa: la compagnia applica lo split payment

L’interpello 474 crea una doppia complicazione per l’assicurazione e l’ente pubblico che riceve la prestazione

La liquidazione diretta del danno della compagnia di assicurazione a favore dell’autofficina o autocarrozzeria che ha erogato la prestazione ad un cessionario soggetto split payment (nel caso una Pa) non consente di escludere la fattura emessa dall’ordinario regime della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter del Dpr 633/1972). La risposta a interpello 474 del 15 luglio 2021 delle Entrate non ammette alcuna deroga e non si applicano le semplificazioni previste dalla prassi nelle altre circostanze dove il soggetto split payment non pagava la fattura direttamente.

Inapplicabilità del regime

La norma, per le prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico rese agli enti pubblici gestori di demanio collettivo (comma 1-quinquies) e per le prestazioni soggette alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di acconto (comma 1-sexies), stabilisce l’inapplicabilità dello split payment. Per la prassi, nell’obiettivo della semplificazione, lo split payment non trova applicazione:

• quando il fornitore ha già nella propria disponibilità l’intera somma spettante (imponibile e imposta) e la trattiene, riversando al committente un importo netto, in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria (circolare 15/E/15);

• nei compensi delle prestazioni degli ausiliari e delegati del giudice alle esecuzioni immobiliari (circolare 27/E/17) e dei consulenti tecnici d’ufficio (circolare 9/E/18, paragrafo 4.2), in quanto, in entrambi i casi, hanno già incassato rispettivamente con il ricavato dalla vendita e con il pagamento del soccombente (senza considerare la circostanza dell’inapplicabilità legata ai compensi soggetti a ritenuta alla fonte).

Doppio pagamento

Il pagamento diretto dell’indennizzo della compagnia di assicurazione, ad estinzione del debito del soggetto split payment verso l’autofficina convenzionata, parrebbe potersi ricondurre alle esclusioni della prassi, in quanto il soggetto split payment non provvede ad alcun pagamento ed il creditore incassa direttamente anche se dal terzo. Il diniego dell’agenzia delle Entrate comporta un significativo aggravio procedurale:

• in capo alla compagnia di assicurazione, che dovrà dividere il suo pagamento in parte all’autofficina (imponibile) e in parte al destinatario della fattura split payment (Iva), se l’Iva è indetraibile o se opera in attività non commerciale;

• in capo all’ente, che dovrà versare l’ammontare dell’Iva incassata all’Erario assumendo l’ulteriore onere di dover verificare la tempestività in riferimento all’esigibilità derivata dal pagamento dell’imponibile effettuato dall’assicurazione.

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