Controlli e liti

Dati fiscali, obblighi di comunicazione ridotti per esigenze di difesa

di Valerio Vallefuoco

È fissato per il 28 settembre il termine per inoltrare osservazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/Ue, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri, in consultazione sul sito del Mef ( si veda «Il Quotidiano del Fisco» del 2 agosto ).

Le norme individuano, come destinatari dell’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero alle Entrate, gli intermediari e il contribuente. Questi vengono definiti come i soggetti che mettono a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero da comunicare o che ne gestiscono l’attuazione o che, direttamente o attraverso altri soggetti, svolgono un’attività di assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, e come qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero. Nella definizione di «intermediario» sono compresi i professionisti considerati soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio.

Non si tratta tuttavia di un obbligo generalizzato. Lo schema di decreto disciplina infatti precisi casi di esonero, se l’intermediario prova che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero siano già state comunicate da altro intermediario. Per altro verso, il meccanismo dell’esonero tiene conto anche delle esigenze di tutela del diritto di difesa, cosicché non è tenuto ad adempiere all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero, l’intermediario limitatamente ai casi in cui esamina la posizione giuridica del proprio cliente o ne assuma la difesa o la rappresentanza in un procedimento davanti a un’autorità giudiziaria, o fornisca una consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo. Il diritto di difesa viene in rilievo come causa esimente dall’obbligo di comunicazione anche quando dalle informazioni trasmesse potrebbe emergere una responsabilità penale dell’intermediario.

La bozza di decreto disciplina nel dettaglio le informazioni oggetto di comunicazione alle Entrate e la loro tempistica. Oltre all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero, intermediari e contribuenti sono tenuti a conservare per un dato periodo di tempo i documenti e i dati utilizzati ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero. A grandi linee, la procedura sembra ricalcare quella della normativa antiriciclaggio, imponendo obblighi di identificazione, conservazione e comunicazione: sembra infatti che sia stata istituito un caso di segnalazione di operazione transfrontaliera fiscalmente sospetta.

Si tratta ancora una volta di compiti particolarmente onerosi che per essere adempiuti al meglio richiedono regole certe e chiare. Diversamente c’è il rischio di un provvedimento destinato a rimanere lettera morta o comunque con ampi margini di ineffettività. In tal senso si auspica che la sessione consultiva possa servire a migliorare il contenuto, ad esempio sul tema della corretta individuazione dei casi di esonero,

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