L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, con le conclusioni rese nella causa C-297/23, ha espresso il proprio parere, rilevando che il mero obiettivo di evitare i dazi doganali non è sufficiente per escludere la giustificazione economica dell’ultima operazione di trasformazione o lavorazione doganale, sicché il trasferimento della produzione in Paesi terzi non viola lo scopo dei dazi doganali.

Il caso

A seguito dell’introduzione di dazi supplementari sull’alluminio e sull’acciaio, introdotti dagli...

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