Controlli e liti

Debiti Inps e Inail: l’istanza di adesione apre la strada al Durc

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di Rosanna Acierno

La rottamazione delle cartelle trova le ultime novità normative con la manovrina correttiva dei conti pubblici.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, infatti, a decorrere dal 24 aprile 2017, anche i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’Inps e/o dell’Inail affidati all’agente della riscossione, possono ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) a fronte della mera presentazione della relativa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

L’ultima manovra approvata ha, dunque, risolto una questione alquanto spinosa che si era venuta a creare proprio a causa del mancato coordinamento tra quanto stabilito dal decreto ministeriale 0 gennaio 2015 in materia di rilascio del Durc e dal decreto legge n. 193/2016 che ha introdotto la rottamazione dei carichi, anche relativi ai contributi Inps e premi Inail, non pagati all’ente impositore e affidati a Equitalia nel periodo dal 2000 al 2016.

In particolare, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017, con il messaggio n. 824/2017, l’Inps, proprio in base al Dm 30 gennaio 2015, aveva escluso che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione potesse legittimare il rilascio automatico dell’attestazione della regolarità contributiva, ritenendo, invece, necessario il pagamento delle somme dovute.

Successivamente, anche l’Inail, con la nota n. 4285/2017, era intervenuta sulla questione della rottamazione del Durc, sostenendo che la semplice dichiarazione da parte del contribuente di voler accedere al beneficio della definizione agevolata dei carichi contributivi non potesse essere, di per sé, sufficiente a consentire l’attestazione della regolarità contributiva, non potendo la rottamazione essere considerata una vera e propria «ipotesi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative» contemplata dall’articolo 3, comma 2, lettera b del Dm 30 gennaio 2015.

Il nuovo decreto 50/2017 (articolo 54), invece, ha risolto la questione riconducendo la sussistenza della condizione di regolarità contributiva richiesta dall’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di Durc (assenza delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro).

Pertanto, se ricorrono tutte queste condizioni, il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi che sono contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata, il cosiddetto “Durc online”, direttamente scaricabile da internet collegandosi ai portali www.inps.it e www.inail.it e utilizzabile, nel periodo di validità pari a 120 giorni, anche da parte di soggetti diversi dai richiedenti.

Una volta ottenuto il Durc occorrerà comunque essere puntuali con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata. Equitalia, infatti, comunicherà agli enti il regolare versamento dell’unica rata o delle rate accordate per la rottamazione.

In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento per la rottamazione, così come previsto dall’articolo 54, comma 2 del decreto n. 50/2017, i Durc rilasciati in virtù della domanda di adesione alla definizione agevolata dal 24 aprile 2017 saranno annullati. Inoltre, questo annullamento sarà visibile ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, consulti il servizio Durc online. In questo modo il mancato pagamento cancellerà l’effetto anticipo sulla regolarità contribuetiva che è stato previsto dalla disposizione del decreto legge 50.

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