Debiti sospesi non segnalati alla Centrale dei rischi
Lo stabilisce un comunicato di Bankitalia alla luce delle misure del Dl Cura Italia
Gli sconfinamenti e le rate scadute, in quanto sospese, relativi ai finanziamenti accordati alle imprese beneficiarie delle misure di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia, non devono essere segnalati alla Centrale dei rischi, archivio che contiene informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Inoltre, con riferimento a tali disposizioni normative e dal momento in cui il beneficio è stato concesso, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza, ossia tra i clienti che abbiano gravi difficoltà a restituire il proprio debito.
È questo il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia dello scorso 18 aprile rivolta alle banche e agli intermediari finanziari.
Ricordiamo che il Cura Italia, all’articolo 56, prevede che le micro, piccole e medie imprese, in relazione alle loro esposizioni debitorie, possano avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario. Si tratta della possibilità di congelare fino al 30 settembre:
- gli importi accordati (sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata) a fronte di aperture di credito a revoca e prestiti per anticipi su crediti (articolo 56, lettera a);
- i finanziamenti non rateali (articolo 56, lettera b);
- il pagamento delle rate di finanziamenti o di canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre (articolo 56, lettera c).
Gli intermediari non dovranno segnalare nella Centrale dei rischi gli sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati alle imprese beneficiarie delle misure di irrevocabilità e proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali. Tendo conto di ciò, nella segnalazione della posizione debitoria non dovrà essere ridotto l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Gli intermediari, inoltre, non dovranno segnalare le rate scadute, in quanto sospese, di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale. Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione delle rate di prestiti o di canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della loro temporanea inesigibilità, sia per la quota capitale, sia per gli interessi. Ne consegue che, ai fini delle informazioni sulla situazione dei crediti (“stato del rapporto”), nel periodo di sospensione dovrà essere interrotto il calcolo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere.
Con riferimento altre norme del decreto Cura Italia, ad altre disposizioni di legge o agli accordi e protocolli d’intesa che stabiliscono l’impossibilità di revocare finanziamenti o sospendano pagamenti relativi ad essi, che siano oggetto di inoltro alla Centrale dei rischi, gli intermediari dovranno adottare analoghe modalità di segnalazione.
Si ricorda che i dati della Centrale dei rischi sono riservati, fatto salvo che per quelli registrati a proprio nome. In questo caso, si può accedere gratuitamente alle informazioni presentando una specifica richiesta alla Banca d’Italia.