La sospensione dei finanziamenti va in bilancio per competenza
Due strade per «congelare» i debiti delle Pmi: la moratoria del «cura Italia» o quella del protocollo Abi
Doppia opportunità per ottenere la moratoria di finanziamenti e leasing per le imprese danneggiate dalla diffusione del virus Covid-19 che rientrano nelle definizioni comunitarie (raccomandazione 2003/361/Ce) di micro, piccole e medie imprese (Pmi), appartenenti a tutti i settori, con sede in Italia e classificate in bonis dal sistema bancario.
L’agevolazione del «cura Italia»
In primo luogo, in base all’articolo 56 del Dl 18/20 (cura Italia), in corso di conversione, si può richiedere la sospensione, sino al 30 settembre prossimo, del pagamento dei canoni di leasing o delle rate relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. Possono accedere alla moratoria le Pmi che hanno subìto in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, circostanza da certificarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. È possibile richiedere la sospensione dell’intera rata o soltanto della parte in conto capitale (pagando quindi regolarmente la parte interessi). Il piano di rimborso delle rate sospese è dilazionato senza la previsione di nuovi o maggiori oneri per le imprese (ma anche per la banca). In sostanza, il rimborso del mutuo «slitta» (al massimo) di 6 mesi rispetto al piano originario, fermo restando che gli interessi continuano a decorrere anche in detto periodo (ancorché ne venga sospeso il pagamento).
Il protocollo dell’Abi
In alternativa, le Pmi possono accedere alla moratoria prevista dal protocollo Abi di cui all’accordo per il credito del 2019, al quale è stato aggiunto l’addendum del 6 marzo 2020 per tenere conto del Covid-19. In tal caso, i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle Pmi danneggiate dall’emergenza epidemiologica, possono beneficiare della misura «Imprese in ripresa 2.0», la quale prevede la possibilità per le banche, con riferimento a mutui e leasing di sospendere il pagamento della quota capitale e allungare la scadenza del finanziamento. Il periodo di moratoria massimo è di 12 mesi, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Il tasso di interesse può essere aumentato fino a un massimo di 60 punti base e non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione della sospensione.
Effetti in bilancio
Per quanto riguarda gli effetti in bilancio delle moratorie, l’Oic 19 distingue il trattamento contabile a seconda che si tratti o meno di una modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito e a seconda che l’impresa applichi o meno il criterio del costo ammortizzato (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 marzo scorso).
Si ricorda che il costo ammortizzato è obbligatorio unicamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (per i debiti sorti a partire dal 2016), mentre le società che adottano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese hanno la facoltà di non applicare detto criterio.
Le moratorie previste dal Dl n. 18/2020 e dall’accordo Abi non dovrebbero essere considerate una modifica sostanziale dei termini contrattuali, perché comportano essenzialmente il solo differimento temporaneo (fino a 6 o 12 mesi) del rimborso delle rate.
Mutui senza costo ammortizzato
In assenza di modifica sostanziale e di non applicazione del costo ammortizzato (come generalmente accade per le Pmi), l’effetto derivante dall’allungamento del piano di ammortamento deve essere rilevato per competenza lungo la durata del finanziamento, per cui si tratterà unicamente di imputare a conto economico gli interessi maturati anche nel periodo di moratoria (ancorché, eventualmente, pagati alla scadenza della moratoria). Gli eventuali costi di transazione (es. commissioni) sono riscontati, a quote costanti, lungo la vita residua del debito, ad integrazione degli interessi passivi.
Mutui a costo ammortizzato
La Pmi che applica il costo ammortizzato deve ricalcolare (al tasso iniziale) il valore attuale del finanziamento a seguito della revisione della stima dei flussi finanziari futuri conseguente alla moratoria. La differenza tra il nuovo valore attualizzato e il precedente valore contabile è rilevata a conto economico negli oneri o proventi finanziari. I costi di transazione sono ammortizzati lungo la durata del debito secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.