Controlli e liti

Decisioni tributarie attuabili solo con il giudizio di ottemperanza

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di Antonio Iorio

L’articolo 70 che disciplina il giudizio di ottemperanza, ha subìto le opportune modifiche in dipendenza del mutato quadro di riferimento relativo alla esecutività immediata delle sentenze. L’aspetto più importante è costituito dal fatto che in materia tributaria – per effetto della eliminazione del richiamo al codice di procedura civile contenuto nell’articolo 70 - le sentenze tributarie possono essere attuate esclusivamente con il giudizio di ottemperanza.

Il giudizio di ottemperanza - Secondo la relazione illustrativa la scelta della esclusività del giudizio di ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze si ritiene giustificata:
■dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria comunque un’attività dell’ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati; inoltre la necessità di una garanzia per le condanne in favore del contribuente al rimborso di somme superiori a 10mila euro, avrebbe creato notevoli problemi alle segreterie per il rilascio delle formule esecutive, non potendosi pretendere da tali uffici un controllo sulla idoneità della garanzia stessa;
■dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente – anche con la nomina di un commissario ad acta - di ottenere in tempi relativamente brevi l’adempimento dell’Amministrazione, con il rimborso delle relative spese;
■dal fatto che l’ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile), non garantisce spesso il soddisfacimento dell’interesse del contribuente, anche per le difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici.

Questa scelta di escludere l’attuazione delle sentenze tributarie mediante il processo esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile ha comportato la rimozione –nell’articolo 69 - della previsione di chiedere e di ottenere il rilascio di copia delle sentenze spedite in forma esecutiva con l’apposizione della formula.

La formula esecutiva non serve più per attivare il nuovo giudizio di ottemperanza.
La riforma ha esteso la possibilità di promuovere questo giudizio di esecuzione anche nei confronti dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto all’albo di cui all’articolo 53 Dlgs 446/97.
Giova ricordare che il giudice tributario, con il giudizio di ottemperanza, che ha carattere esecutivo, si sostituisce alla pubblica amministrazione nel compimento di atti che essa avrebbe dovuto compiere in attuazione di una sentenza in carenza assoluta di ogni potere discrezionale.
L’ottemperanza può essere promossa sia per una sentenza passata in giudicato, che per una sentenza ancora soggetta a impugnazione che contenga una decisione favorevole al contribuente (che ha già corrisposto somme in eccedenza rispetto agli atti di accertamento in genere, o che ha chiesto inutilmente la restituzione di somme pagate indebitamente ottenendone un rifiuto esplicito o implicito, oppure che contenga l’ordine di eseguire operazioni catastali).

Se l’ottemperanza si promuove nei confronti di una sentenza ancora non passata in giudicato, è necessario notificare la sentenza in forma autentica e fare passare almeno 90 giorni.
Se si promuove nei confronti di una sentenza passata in giudicato, occorre notificare la sentenza in forma autentica e porre in essere contestualmente un atto di messa in mora a mezzo dell’ufficiale giudiziario e attendere almeno trenta giorni. L’inerzia dell’Ente abilita – alla scadenza dei termini testè indicati- la presentazione del ricorso per l’ottemperanza (in doppio originale) indirizzato al presidente della Commissione (provinciale o regionale, a seconda di chi ha emanato la sentenza ed a seconda se la sentenza è stata nel frattempo impugnata davanti alla Commissione regionale), contenente la descrizione sommaria dei fatti con l’indicazione (a pena di inammissibilità) della sentenza passata in giudicato o che si intende attuare, che deve essere prodotta in copia con la notificazione (per dimostrare che sono passati i 90 giorni) o con l’atto di messa in mora (che va allegato in originale o in copia autentica).

Uno dei due originali del ricorso è comunicato all’Ente che può trasmettere le proprie osservazioni entro 20 giorni. Quindi, il presidente della Commissione assegna il ricorso che viene portato in camera di consiglio, con avviso alle parti. Sentite le parti in contraddittorio in camera di consiglio, la Commissione adotta con sentenza i provvedimenti che ritiene più idonei ad attuare la statuizione di che trattasi, può delegare un proprio componente o nominare un commissario, stabilendo anche il compenso. Se il pagamento riguarda una somma non superiore a ventimila euro la procedura si svolge davanti alla Commissione in composizione monocratica. La sentenza può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

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