Decisivo per la pagella Isa il quadro A sul personale
Affidabilità fiscale dell’impresa e del professionista calcolate in funzione del numero degli addetti.
In assenza di particolari anomalie, gli indicatori fondamentali per la determinazione del voto finale attribuito dal software Isa (riguardanti i tre indici: ricavi, valore aggiunto e reddito) variano in maniera significativa al mutare del personale impiegato nell’attività. A parità di grandezze economiche in gioco, quindi, il voto Isa cambia sensibilmente al mutare del numero e della percentuale di apporto di lavoro riguardanti il personale dedicato all’attività sia esso dipendente che non dipendente.
La compilazione
A tal fine è indispensabile riepilogare le principali regole di compilazione del quadro A, poiché un errore in questa direzione potrebbe costare anche parecchi punti sul voto finale.
Il quadro A si compone di:
una parte alta (righi da A01 a A05) nella quale va indicato il numero delle giornate retribuite per il personale dipendente e il numero di collaboratori coordinati continuativi occupati nell’impresa;
una parte bassa (righi da A06 ad A11) dove, invece, vanno segnalati essenzialmente i soci amministratori (numero) e non, che prestano la loro opera nell’impresa, così come i collaboratori/familiari che sono impiegati stabilmente nell’attività.
Nei righi da A04 ad A11 nella prima colonna va indicato il numero dei soggetti, mentre nella seconda colonna (solo però per i righi da A06 ad A10) va indicata anche la percentuale di apporto di lavoro.
I soggetti «non addetti»
Nel quadro A è necessario indicare solo il personale effettivamente addetto all’attività. Nessuna segnalazione è dunque richiesta per le seguenti categorie di soggetti:
- i soci accomandanti di Sas;
- i soci di capitale di Srl;
- i soci di Snc che di norma non prestano attività nell’impresa.
In questo senso, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello. Il socio che ha ceduto le quote (o esercitato il diritto di recesso) entro il 31 dicembre 2018 – pur avendo prestato attività nel corso dell’anno – non dovrà quindi comunque essere indicato nel modello.
La variabile dei contributi
Le istruzioni alla compilazione del modello specificano, comunque, che non possono in alcun caso essere considerati soci di capitale quelli per i quali vengono versati contributi previdenziali e/o premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori.
Questo significa, in altre parole, che il socio amministratore anche quando si trova in assenza di formale compenso dovrà obbligatoriamente essere indicato nel rigo A09 del modello.
I soci non amministratori
Il socio di Snc che versa i contributi Inps, ma che non è amministratore, va invece regolarmente segnalato nel rigo A10.
Sempre con riguardo ai soci non amministratori, devono essere indicati nel rigo A10 soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all’attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Così, gli amministratori non soci assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01 del modello.
Le percentuali di apporto
Fin qui quel che riguarda il numero da inserire nella prima colonna del quadro A.
Nella seconda colonna come dicevamo va segnalata la somma delle percentuali di apporto di lavoro dei singoli addetti non dipendenti.
Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta.
Consideriamo, ad esempio, un’attività in cui operano:
- il titolare dell’impresa;
- un primo collaboratore familiare a tempo pieno;
- un secondo collaboratore familiare, impegnato per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni.
Nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari.
Per quanto riguarda i soci amministratori va ricordato che gli stessi vanno sempre indicati nel rigo A09 a prescindere dal rapporto intrattenuto con la società (collaboratore dipendente o altri rapporti).
Le istruzioni inoltre specificano (circolare 34/E/2010) che nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. Poniamo che il socio amministratore svolga per il 60% l’attività di amministratore (per la quale riceve uno specifico compenso) e per il 40% altra attività non formalmente retribuita (ad esempio, «socio artigiano» che presta la propria opera lavorativa in azienda). In questo caso, la percentuale che si dovrà indicare è comunque pari al 100 per cento.