Decorrenza da delimitare sulla nuova detrazione Iva
L’ articolo 2 del Dl 50/2017 ha messo mano al termine di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, così come disposto dall’articolo 19, comma 1, del Dpr 633 del 1972. Si tratta di una disposizione che è entrata in vigore nello stesso giorno della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento, sicché le novità hanno prodotto i propri effetti anche nella mattinata del 24 aprile, quando la «Gazzetta Ufficiale» è uscita nel pomeriggio.
Ma al di là di queste bizzarrie, legate ad un uso a volte improprio della decretazione d’urgenza da parte del governo, è evidente come la disposizione sia in stridente contrasto con le previsioni dello Statuto del contribuente, il quale vorrebbe che trascorrano almeno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore di una norma per concedere agli operatori i giusti margini per potersi adeguare alle innovazioni introdotte.
Nel caso specifico la cosa sarebbe stata quanto mai opportuna atteso che le innovazioni introdotte pongono diversi problemi operativi e la detraibilità dell’Iva è un aspetto trai più delicati dell’imposta poiché serve a garantire la sua neutralità fino a quando non giunge al consumatore finale, unico soggetto che ne deve rimanere inciso.
Sotto questo profilo è importante premettere come la giurisprudenza comunitaria condiziona l’introduzione di un termine di decadenza che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, da parte dei legislatori dei singoli Paesi Ue, alla necessità di non rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto (Ems-Bulgaria Transport - causa C-284/11 del 12 luglio 2012)
Ora l’entrata in vigore della norma il 24 aprile scorso che impone la detraibilità delle fatture ricevute «al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno», impedirebbe di detrarre le fatture ricevute nel 2016 ma non ancora registrate, oltre ad azzerare le fatture del 2015.
Non si deve dimenticare, infatti che il termine ultimo della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2016 era il 28 febbraio scorso, sicché la nuova disposizione, in assenza di una disposizione transitoria o di una interpretazione adeguatrice, impedirebbe il diritto alla detrazione, violando così quanto deciso dai giudici dell’Unione europea
Si deve allora ritenere corretto che la nuova norma valga per le fatture che sono state e verranno ricevute a partire dall’anno 2017. Diversamente per quelle ricevute nel 2016 dovrebbero valere i vecchi termini vale a dire il 30 aprile 2019, così come per quelle ricevute nel 2015 vale il termine del 30 aprile 2018. Il prossimo anno, infatti, il termine ultimo per presentare la dichiarazione annuale Iva diventa il 30 aprile.
C’è da chiedersi, inoltre, cosa accadrà in futuro quando il contribuente presenterà la dichiarazione annuale Iva anticipatamente per ottenere più celermente il rimborso (il termine utile inizia il primo di febbraio).
In questi casi il termine per registrare e detrarre l’Iva delle fatture ricevute a fine anno potrebbe essere davvero ridotto e di fatto impedire, ad esempio, la detrazione di quelle fatture portate tardivamente al commercialista oppure trattenute impropriamente in qualche ufficio delle aziende, prima di arrivare all’ufficio amministrativo.
Potrebbe essere d’ausilio in simili ipotesi l’uso delle dichiarazioni integrative cosiddette a favore.
Ad ogni modo è chiaro che su questi problemi di tipo operativo è necessario una tempestiva presa di posizione da parte delle Entrate.
Un altro argomento molto importante connesso alla detraibilità e contenuto nel Dl 50/2017 riguarda l’articolo 25 del Dpr 633 del 1972, il quale dal 24 aprile dispone che le fatture d’acquisto e le bollette d’importazione siano annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica «nel quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».
Si pone l’accento sull’ultima parte di questa nuova formulazione dove la registrazione deve essere fatta “comunque” entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Presumibilmente, con questa modifica l’esecutivo ha voluto allineare la registrazione delle fatture con le previsioni del riformulato art icolo21 del Dl 78 del 2010 – relativo al cosiddetto spesometro che a decorrere dal 1° gennaio 2017 prevede l’obbligo per i soggetti passivi d’imposta di trasmettere trimestralmente in via telematica, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate in tale periodo, ivi comprese le bollette doganali e i dati relativi alle variazioni.
Tuttavia non può essere ignorato che proprio secondo le previsioni del primo comma dell’art. 25 non tutte le fatture passive devono essere annotate in quanto nella sua parte iniziale il primo comma stabilisce che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi se (e solo se) acquistati o importati nell’esercizio d’impresa arte o professione . Dunque in caso di mancata inerenza all’attività dell’operatore economico, la fattura non deve essere registrata.
Questa contraddizione tra la prima e la seconda parte del primo comma può essere superata avendo presente che se l’obiettivo è il coordinamento tra spesometro e annotazione delle fatture, si deve attribuire maggiore valenza alla seconda parte del primo comma che si è visto dal 24 aprile scorso impone comunque l’annotazione delle fatture.
Ma se da una parte si risolve il problema dell’annotazione delle fatture non afferenti, dall’altra si presenta, ad esempio, la questione dell’obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell’imposta.
La precedente formulazione che consentiva di non registrare le fatture d’acquisto dove l’acquirente non poteva detrarre l’Iva, deve infatti ritenersi superata per cui, ad esempio, le fatture relative all’acquisto di prestazioni di trasporto (treno, aereo eccetera) dal 24 aprile dovranno comunque essere annotate nel registro delle fatture d’acquisto.