DECRETO CRESCITA - Ricercatori e docenti, la chance della detassazione del 90% con il trasferimento in Italia
Il decreto crescita (Dl 34/2019) – ora in conversione in prima lettura alla Camera - ha previsto modifiche anche al regime applicabile a docenti e ricercatori (articolo 44 Dl 78/2010) che decidono di trasferirsi nel nostro Paese.
Accesso e misura dell’agevolazione
Ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi. Ciò a condizione che si trasferiscano per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Gli emolumenti percepiti non concorrono peraltro alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Le agevolazioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e per i cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (rispetto a quanto previsto dal regime previgente il periodo agevolato passa da 4 a 6 anni).
Vantaggi «rafforzati» per il radicamento
Anche per i docenti e ricercatori il decreto crescita ha introdotto misure specifiche per favorire la retention. In particolare:
•le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza fiscale in Italia e nei sette periodi d’imposta successivi nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti o ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
•per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi;
•per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, il regime di favore può essere applicato nel periodo d’imposta del trasferimento della residenza e nei dodici periodi d’imposta successivi.
La decorrenza dei nuovi benefici
I nuovi benefici si applicano a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020 (e quindi anche a chi si trasferisce già nella seconda metà del 2019 acquisendo la residenza fiscale dall’anno successivo). Rimangono al momento esclusi dai benefici potenziati i soggetti che si sono già trasferiti in Italia, che tuttavia potranno sempre beneficiare del regime previgente.
La (mancata) iscrizione all’Aire
Come per gli impatriati, anche i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), che rientrano in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono accedere ai benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi almeno nei due anni precedenti al trasferimento in Italia.
La nuova previsione di carattere interpretativo vale anche per chi rientra entro il 2019 o è già rientrato, inclusi i destinatari di atti impositivi ancora impugnabili (o in contenzioso) aventi ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni per mancanza dell’iscrizione all’Aire (si tratta di contenziosi destinati ad essere abbandonati dall’agenzia delle Entrate). Anche qui rimane la preclusione che impedisce «in ogni caso» il rimborso delle imposte versate «in adempimento spontaneo».