DECRETO DIGNITÀ/Giochi, il divieto di pubblicità fa salvi i contratti in corso
Con il dichiarato fine di rafforzare la tutela del consumatore e di rendere più efficace il contrasto alla ludopatia, il cosiddetto «decreto dignità» dice basta alla pubblicità per il gioco d'azzardo. Le nuove norme, che in quanto decreto legge entreranno in vigore nel giorno stesso delle loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vietano qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazione sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in generale, le affissioni ed internet. Il divieto copre, pertanto, i principali canali di comunicazione e sarà destinato ad avere una ancor più ampia estensione dal 1° gennaio 2019 allorché sarà applicabile anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti.
Pesanti le sanzioni per il caso di inosservanza: committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione , organizzatore della manifestazione, evento o attività, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50mila euro.
Il procedimento per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni fa capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede in base alla legge 689/1981. Restano comunque aperte le porte al pagamento della sanzione in misura ridotta da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sulla base del nuovo decreto sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico a suo tempo istituito con la legge 208/2015. Il decreto detta anche una norma intertemporale disponendo che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta comunque applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data. Sicché è da escludere che queste misure sanzionatorie siano applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, le quali continueranno a essere punibili nei limiti fissati dalla legge Balduzzi, che in materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro. Il che fa seriamente dubitare dell'esistenza di quei presupposti «straordinari di necessità e d'urgenza» che secondo il dettato costituzionale legittimano il Governo ad adottare un decreto legge.
In tal senso, non sembra che le considerazioni espresse nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento circa le “rilevanti dimensioni” che giochi e scommesse con vincite in denaro avrebbero assunto siano tali da giustificarne l'adozione in sede di decretazione d'urgenza. Tanto più che il decreto esclude dall'ambito di applicazione del divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; quest’ultimo aspetto evidentemente potrebbe essere considerata una discriminazione anche dal punto di vista del diritto dell'Unione europea.