DECRETO FISCALE - Gruppo Iva, adesione vincolante alla cooperative compliance
In fase di conversione del Dl 119/18, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è stata introdotta una norma che tende a legare l'adesione al gruppo Iva con la cooperative compliance, in quanto se uno dei partecipanti opta per il regime di adempimento collaborativo, lo stesso si estenderà a tutti i partecipanti al gruppo Iva. Idem avverrà se avendo optato per la cooperative compliance si farà ingresso nel gruppo Iva. Questa norma appare un ulteriore dissuasore alla cooperative compliance. Ma vediamo il perché.
Il regime dell'adempimento collaborativo è stato introdotto dal decreto legislativo 128/15 ed è indirizzato a quei contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework). Tale sistema, a fronte di un approccio finalizzato ad un'interlocuzione costante e preventiva con l'agenzia delle Entrate per una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prevede alcuni aspetti premiali per il contribuente (procedura abbreviata di interpello preventivo, applicazione di sanzioni ridotte alla metà, esonero dal presentare garanzie per i rimborsi). Tuttavia, per come è stato congegnato, questo regime riguarda essenzialmente i grandi gruppi, in quanto richiede la messa in atto di una serie di procedure che mal si prestano ai contribuenti di dimensioni ridotte. Prova ne è che al momento vi ha aderito, come dimostrabile dal sito dell'agenzia delle Entrate, un numero assai limitato di società e gruppi.
Ora la norma introdotta in fase di conversione del Dl 119/18 non è un fattore che possa far prevedere un decollo della cooperative compliance. Semmai il contrario.
Infatti all'articolo 70-duodecies del Dpr 633/72, riguardante le disposizioni speciali e di attuazione del gruppo Iva, viene introdotto dal Dl 119/18 il nuovo comma 6-bis. Esso prevede che in caso di adesione al regime dell'adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo Iva ai sensi dell'articolo 70-quater del Dpr 633/72, la cooperative compliance si estenda obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al suddetto gruppo Iva. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo Iva, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del Dlgs 128/15 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma. In altre parole, è espressamente previsto che ai casi di esclusione dal regime da operarsi con provvedimento motivato da parte dell'agenzia delle Entrate (ovvero perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 relativi al tax control framework, di quelli dimensionali di cui all'articolo 7, comma 4 e dell'inosservanza dei doveri di cui all'articolo 5) non possa aggiungersi l'estensione derivante dall'adesione al gruppo Iva.
Vediamo quindi il senso (poco) della nuova disposizione. Questa prevede che l'adesione alla cooperative compliance di un soggetto che partecipi al gruppo Iva comporti l'estensione automatica dell'adempimento collaborativo a tutti i partecipanti al gruppo Iva. Lo stesso effetto si verificherà qualora un soggetto che abbia già aderito alla cooperative compliance successivamente entri a far parte del gruppo Iva. E viene inoltre espressamente stabilito che tra le cause di esclusione dalla cooperative compliance non possa essere ricompresa la partecipazione al gruppo Iva.
Sfugge, obiettivamente, la ratio di aver legato in maniera sostanzialmente indissolubile questi due istituti. Ciò in quanto la cooperative compliance consiste in un nuovo approccio fra fisco e contribuente che richiede, tuttavia, un notevole sforzo da parte dell'Agenzia anche per valutare l'idoneità dell'ingresso del richiedente. Dal lato poi delle aziende, la complessità della procedura – e la sua onerosità in termini di adempimenti amministrativi – fa sì che la stessa sia tarata su aziende di grandi dimensioni, in grado di sopportare tali aggravi (infatti uno dei requisiti dimensionali consiste nel volumi d'affari o di ricavi pari ad almeno 10 miliardi di euro). Prevedere che la partecipazione al gruppo Iva da parte di un soggetto in cooperative compliance comporti l'estensione dell'adempimento collaborativo a tutti i partecipanti può determinare solo un forte disincentivo a tale istituto.