DECRETO FISCALE/1 - L’integrativa speciale fa ripartire i termini sui dati modificati
L’articolo 9 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa speciale (Dis), al fine di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017. La ratio della norma, come risulta dalla relazione al decreto fiscale, è quella di stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti; tuttavia, l’attuale formulazione normativa denota alcune lacune e limitazioni che sfavoriscono le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, nonché rendono l’adesione alla procedura appetibile per pochissimi contribuenti.
In merito al primo aspetto, si consideri, infatti, che le società devono presentare la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere che l’esercizio coincida con l’anno solare o che sia “a cavallo”. Di conseguenza, nel primo caso il modello va trasmesso, salvo proroghe o differimenti, entro il 30 settembre dell’anno successivo; mentre nel secondo caso, il termine è mobile, in quanto dipende dalla data di chiusura dell’esercizio. Va precisato che un periodo d’imposta si considera non coincidente con l’anno solare quando è di durata superiore a 365 giorni o termini in una qualsiasi data diversa dal 31 dicembre, come ad esempio un esercizio sociale dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017. In quest’ultima ipotesi, inoltre, il periodo d’imposta è il 2016 e il modello dichiarativo da presentare è Redditi 2017.
Ciò premesso, tornando alla sanatoria all’articolo 9 del Dl 119/2018, le società con «esercizio a cavallo» possono integrare meno annualità rispetto ai contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Quest’ultimi, infatti, possono sanare le dichiarazioni presentate con riferimento ai periodi dal 2013 al 2016, ricordandosi che lo scorso anno le denunce potevano essere trasmesse entro il 31 ottobre 2017. Per le “società a cavallo”, invece, il periodo d’imposta 2016 è regolarizzabile solo se concluso entro il 31 gennaio 2017, in quanto la relativa dichiarazione poteva essere presentata entro il 31 ottobre 2017. Qualora, invece, l’esercizio 2016 si fosse chiuso in data seguente, non è possibile accedere per quell’anno alla sanatoria, tenuto presente che la scadenza dichiarativa è successiva alla data limite imposta dal Dl 119/2018. Pertanto, riprendendo il precedente esempio, la società con «esercizio a cavallo» avrebbe dovuto presentare, considerati i termini ordinari, il modello Redditi e quello Irap entro lo scorso febbraio, risultando, quindi, automaticamente esclusi dalla Dis.
Un’altra criticità della procedura che occorre evidenziare, riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il comma 6 dell’articolo 9 del Dl 119/2018, infatti, dispone l’applicazione delle disposizioni alle lettere a) e b) del comma 640, articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), secondo cui, qualora si presenti una dichiarazione integrativa:
•i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla trasmissione dell’integrazione, limitatamente agli elementi aggiunti o modificati;
•i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della “nuova” dichiarazione, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Di conseguenza, con la presentazione della Dis si riaprono i termini di accertamento, seppur con esclusivo riferimento agli elementi integrati.