Controlli e liti

DECRETO FISCALE/2 - Imposta di bollo, l’Agenzia è tenuta a comunicare le anomalie nei pagamenti

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Comunicazione telematica dell’ammontare dell’imposta dovuta, della sanzione irrogata e degli interessi applicati in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020 tramite lo SdI: l’articolo 17 del Dl 124/2019, oltre ad introdurre una particolare procedura di comunicazione a carico dell’agenzia delle Entrate, dispone anche la riduzione a un terzo della sanzione irrogabile, pari al 30% di ogni importo non versato, in caso di ritardati o omessi versamenti diretti (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997).

La norma in commento interviene, infatti, nel corpo dell’articolo 12-novies del Dl crescita 34/2019, il quale legittima l’agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, a verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta considerando natura e importo delle operazioni documentate. Il testo previgente si limitava a prevedere l’applicazione della sanzione piena del 30% in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia attraverso il portale «fatture e corrispettivi» da versare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Ebbene ora si richiede la trasmissione telematica di un’apposita comunicazione da parte delle Entrate quando rilevi mancati, insufficienti o tardivi pagamenti rispetto a quanto calcolato sulla base delle e-fatture transitate dallo SdI. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede con la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo. In sintesi perciò, una volta inviata la fattura allo SdI con esposizione del bollo dovuto, ovvero in caso di controllo con individuazione di un’operazione da assoggettare a tale imposta, l’agenzia delle Entrate continuerà ad indicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta sul portale «fatture e corrispettivi». Più precisamente, nel calcolo dell’imposta dovuta sarà conteggiata sia quanto correttamente indicato in fattura sia eventuali maggiori importi calcolati sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, di quanto indicato dall’Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre, verrà trasmessa una comunicazione telematica con l’ammontare del tributo ancora dovuto, della sanzione ridotta a un terzo del 30% e gli interessi calcolati sino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo. Queste nuove regole trovano applicazione a decorrere dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio.

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