Controlli e liti

DECRETO FISCALE/3 - Liti pendenti, il ricorso viziato non preclude il condono

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di Salvina e Tonino Morina

Il lettore può avvalersi della definizione agevolata, di cui all’articolo 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. Per avvalersi della definizione, è necessario che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre 2018 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate, cosa che nel caso del lettore è successa. Non è necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio. È importante che, «alla data di presentazione della domanda ... il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, “pendenza della lite”, circolare 22/E del 28 luglio 2017). Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato all’ufficio il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

• i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione, o già regolati da sentenze emesse dalla Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito, cioè alla Commissione tributaria regionale;

• i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.

Sono, inoltre, esclusi dalla chiusura delle liti, i rapporti per i quali, al 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria di cui all’articolo 17 – bis del Dlgs 546/1992, o la conciliazione giudiziale, di cui agli articoli 48, 48-bis e 48-ter dello stesso decreto.

Al riguardo, si ricorda che la mediazione tributaria «si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata» (circolare 38/E del 29 dicembre 2015, paragrafo 1.7.4).

Per la conciliazione tributaria, gli articoli 48, comma 4, e 48-bis, comma 3, del Dlgs 546/1992, stabiliscono che la conciliazione fuori udienza «si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo», mentre la conciliazione in udienza «si perfeziona con la redazione del processo verbale» da parte del segretario della commissione tributaria competente (si veda la predetta circolare 38/E del 2015, paragrafi 1.11.2 e 1.11.3).

Per le liti definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

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