Imposte

Dl Sostegni-bis: esenzione per i capital gain su start up e Pmi innovative con la variabile Ue

Un’analogo incentivo previsto nel 2019 non è mai diventato operativo perché l’autorizzazione Ue non è arrivata

di Simmaco Riccio e Giovanni Pirozzi

La bozza del Decreto Sostegni bis - atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri – introduce due ulteriori agevolazioni temporanee per le persone fisiche che investono in start up e Pmi innovative.

L’articolo 12 della bozza in circolazione prevede, al momento, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale derivanti da cessione di partecipazioni in società qualificate come start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del Dl 179 del 2012, o come Pmi innovative, ai sensi dell’articolo 4 del Dl 3 del 2015.

Per beneficiare dell’agevolazione, le azioni o quote oggetto di cessione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale (e/o riserva sovrapprezzo), nel periodo compreso tra maggio 2021 e giugno 2025 (periodo ancora da definire) e dovranno essere detenute per almeno tre anni.

Il comma 3 punta a introdurre, inoltre, un’agevolazione generalizzata:  l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, le somme ricavate siano reinvestite in imprese start up e/o Pmi innovative.

Per entrambe le agevolazioni introdotte l’ambito oggettivo riguarderebbe sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

Il precedente del 2019

Stante il testo della norma, l’efficacia di tali disposizioni sarà subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal ministero dello Sviluppo economico. In tale contesto, potrebbero tuttavia riproporsi le difficoltà già emerse per il 2019, allorquando la legge di Bilancio aveva disposto l’incremento dal 30% al 40% delle agevolazioni spettanti per le somme investite, limitatamente a quell’anno, in start up e Pmi innovative (nonché all’analogo incremento al 50% nel caso di acquisito dell’intero capitale sociale da parte di soggetti passivi Ires). Anche in quel caso, gli incrementi furono subordinati a un’espressa autorizzazione, mai pervenuta, della Commissione europea. Come evidenziato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello di ottobre 2019, non essendo intervenuta l’autorizzazione, non sono mai sussistite le condizioni per poter dare applicazione alle agevolazioni maggiorate. Ciò detto, in assenza dell’autorizzazione della Commissione europea, anche le nuove agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni Bis potrebbero, di fatto, restare solo su carta.

Come avvenuto in precedenza con riferimento agli incentivi in regime de minimis, sulla base del tenore letterale della novellata disposizione, sembrerebbero restare nuovamente esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati per il tramite delle “altre società”, ovvero soggetti Ires di cui all’articolo 73 del Tuir ancorché qualificati come soggetti che investono prevalentemente in start up o Pmi innovative.

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