Deduzione immediata degli ammortamenti a più alto appeal con base imponibile positiva
In assenza di certezze sugli effetti fiscali del rinvio civilistico opportuno valutare la convenienza
Restano ancora incertezze sulla portata dell’articolo 60 commi 7-bis e seguenti del Dl 104/2020, che permette di non rilevare in tutto o in parte gli ammortamenti nei bilanci 2020.
Non è ancora chiaro il perimetro dei soggetti destinatari della deroga e se gli ammortamenti non contabilizzati debbano (o possano) essere dedotti ai fini Ires/Irpef/Irap. Nell’auspicio che arrivino presto i necessari chiarimenti, si ritiene utile cimentarsi nell’analisi delle conseguenze fiscali in caso di deduzione o meno degli ammortamenti.
L’analisi si limita al “mondo Ires” che rientra certamente tra i destinatari della norma (a condizione di non essere Ias adopter) e a questo fine occorre in primo luogo distinguere le società che hanno imponibili ai fini Ires e Irap da quelle con perdite fiscali.
Per chi ha basi imponibili positive la deduzione degli ammortamenti pare avere vantaggi evidenti riducendo il carico impositivo del 2020. Si pensi a una società con base imponibile Ires e Irap pari a 2.000 e ammortamenti non contabilizzati per 500. In assenza di ammortamenti Ires e Irap di competenza sarebbero rispettivamente pari a 480 e 39 (immaginando la riduzione dell’acconto figurativo del 50% per soggetto Isa); carico impositivo che diminuirebbe di 120 per Ires e 9,75 per Irap a seguito della maggior deduzione di 500. Unica penalizzazione riguarderebbe la riduzione della cancellazione parziale dell’Irap che opera se l’acconto previsionale è inferiore a quello dovuto su base storica.
Gli effetti della deduzione verrebbero eventualmente amplificati dai super/iper ammortamenti: in assenza di chiarimenti si ritiene che gli stessi debbano seguire la stessa sorte fiscale degli ammortamenti ordinari. Nel caso di perdite, la possibilità di rinviare la deduzione dell’ammortamento pare preferibile, almeno nell’ipotesi di auspicato ritorno all’utile a partire dal 2021.
Infatti, ai fini Ires, la maggior perdita derivante dagli ammortamenti è riportabile senza limiti di tempo ma in misura non superiore all’80% dei redditi imponibili futuri. Ai fini Irap il vantaggio di rinviare la deduzione è ancor più evidente: non potendo riportare a nuovo la perdita 2020 il contribuente può augurarsi di utilizzare i maggiori ammortamenti futuri per ridurre il carico Irap beneficiando di un risparmio cumulato di imposta, nella migliore delle ipotesi, pari al 3,9% (salvo diversa aliquota Irap) degli ammortamenti non dedotti nel 2020.
Caso ancora diverso riguarda le società con basi imponibili positive ma modeste per le quali la deduzione degli ammortamenti potrebbe compromettere alcune detrazioni: si pensi alla quota annuale di detrazione Ires per risparmio energetico che viene persa se l’imposta è incapiente.
Altre riflessioni possono riguardare le ritenute subite all’estero che, in base all’articolo 165 Tuir sono ammesse in detrazione fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo salvo possibilità di riporto delle eccedenze.
Nessun impatto riguarda invece la deducibilità degli interessi passivi atteso che la determinazione del Rol non è inficiata dagli ammortamenti. Sostanzialmente irrilevante dovrebbe inoltre essere l’impatto sull’Ace: la rilevazione della fiscalità differita non dovrebbe infatti far variare il carico impositivo Ires e quindi l’utile, mentre, ai fini Irap, potrebbe esserci un modesto impatto in caso di base imponibile negativa o riduzione dell’acconto figurativo con possibile variazione del parametro relativo al patrimonio netto e risultato.
Andrea Marchegiani, Gianluca Natalucci
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