Adempimenti

Deduzione indebita indicata nel 730: il Caf è responsabile

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di Laura Ambrosi

Caf responsabile dell’indebita deduzione indicata nel 730 del contribuente cui è stato apposto il visto di conformità. A nulla rileva che l’errore, in questo caso, sarebbe potuto emergere solo dall’esame delle visure catastali da parte del Centro di assistenza e non dalla semplice verifica delle ricevute di pagamento. A fornire questi principi è la Ctp di Reggio Emilia con le sentenze 171 e 172 depositate lo scorso 12 agosto 2019.

L’agenzia delle Entrate riteneva responsabile un centro di assistenza fiscale dell’indebita deduzione operata da alcuni contribuenti nelle proprie dichiarazioni modello 730 per le quali era stato rilasciato il visto di conformità. Più in particolare, in sede di controllo formale, era emersa la deduzione di un contributo versato a un consorzio di bonifica, in relazione a terreni posseduti dai contribuenti.

In realtà, questo contributo era stato già computato in sede di determinazione del reddito dominicale con applicazione delle tariffe d’estimo. Da qui, in base alla normativa al tempo vigente (oggi è prevista una sanzione), erano richiesti al Caf ed al responsabile del Centro le maggiori imposte dovute dai contribuenti.

Nel ricorso era eccepita l’erroneità della pretesa dell’Ufficio nei confronti del Caf. In sintesi, secondo la tesi del ricorrente, il Caf non avrebbe potuto visionare null’altro che la ricevuta o il bollettino postale, secondo quanto previsto dalle circolari n. 7/2017, 7/2018 e 13/2019 con le quali l’agenzia delle Entrate ha individuato i documenti che i Caf devono acquisire affinché possa essere apposto il visto di conformità.

Questi documenti di prassi, infatti, imporrebbero al Caf di richiedere e tenere esclusivamente le «ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento», senza richiamo alle visure catastali di cui invece l’Ufficio riteneva obbligatorio l’esame da parte del Caf. La Ctp ha rigettato i ricorsi. Secondo il collegio, le circolari citate dal ricorrente, in realtà, subordinavano espressamente la deduzione dei contributi obbligatori versati ai consorzi alla circostanza che il medesimo contributo non fosse già stato considerato nella determinazione della rendita catastale.

Il Caf non poteva prescindere, in sede di verifica dell’onere deducibile in questione, da un controllo dei relativi documenti, tanto più che l’accertamento della condizione di deducibilità (contributo già considerato nella determinazione della rendita catastale) prevedeva la semplice consultazione di una visura catastale del terreno dalla quale si poteva rilevare la presenza dei codici identificativi idonei a escludere la deduzione in questione. Questi codici, infatti, avrebbero evidenziato la presenza di deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione.

Questo, continua il collegio, anche al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti spesso impreparati in materia fiscale che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione 730. Da queste considerazioni è conseguito il rigetto dei ricorsi del centro di assistenza fiscale.

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