Imposte

Definibili tutti gli inviti al contraddittorio

La sanatoria errori formali ammette la possibilità di compensazione

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Tutti gli inviti al contraddittorio, quindi sia quelli ricompresi nell’articolo 5 che nell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, ricadono nella definizione agevolata in adesione di cui al comma 179 della legge di Bilancio 2023. Per la sanatoria delle irregolarità formali, diversamente da quella precedente del Dl 119/2018, viene ammessa la compensazione.

Risultano questi i punti salienti dei due provvedimenti attuativi, emanati lunedì 30 gennaio dall’agenzia delle Entrate, delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 relative alla definizione agevolata in adesione e in acquiescenza di cui ai commi 179 e seguenti della medesima manovra (legge 197/2022) nonché della sanatoria delle irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 della stessa legge di Bilancio 2023.

Quanto alla definizione degli atti, si era rilevato su queste pagine il fatto che la norma richiamasse, ai fini della possibile definizione agevolata, soltanto l’invito al contraddittorio obbligatorio in base all’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997. Quest’ultimo invito risulta escluso per gli atti di accertamento parziali (oltreché per le situazioni che derivano da processi verbali di constatazione). In questo modo la lettera della norma della legge di Bilancio 2023 sembrava escludere irragionevolmente gli inviti di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997. Tale “carenza” viene quindi colmata dal provvedimento attuativo di lunedì, il quale provvede a includere sia gli inviti da articolo 5 che quelli di cui all’articolo 11 del Dlgs 218/1997, quest’ultimi riferiti alle imposte indirette.

Il provvedimento delle Entrate evidenzia che i contribuenti possono comunque avvalersi delle disposizioni ordinarie dell’accertamento con adesione: in tal caso – viene ricordato – che risulta possibile avvalersi della compensazione (non ammessa per l’adesione speciale).

Il provvedimento attuativo delle disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarità formali recepisce sostanzialmente il contenuto di quello n. 62274 del 15 marzo 2019, attuativo della sanatoria di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. L’unica novità è che l’ultimo provvedimento non contiene il divieto di compensazione che era stato stabilito nel 2019. In sostanza, per il versamento di 200 euro può essere utilizzata anche la compensazione. A proposito del versamento di 200 euro, il provvedimento conferma – come in passato – che risulta possibile effettuare il pagamento anche in unica soluzione (la norma della legge di Bilancio 2023 prevede due rate).

Come accadde con la “pace fiscale” del 2018, viene dedicato ampio spazio alla rimozione delle irregolarità e delle omissioni, necessaria, assieme al pagamento, per il perfezionamento della sanatoria delle violazioni formali. Il provvedimento stabilisce che la rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024.

Qualora il contribuente non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, viene stabilito che la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine stabilito dall’ufficio, che non può comunque essere inferiore a 30 giorni.

Viene inoltre previsto che la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

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