Controlli e liti

Definizione liti, entro oggi copia dell’adesione e del versamento al giudice tributario

di Antonio Iorio

Se il contribuente ha aderito alla definizione delle liti occorre depositare entro oggi, presso il giudice ove è pendente la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata .

Infatti, le controversie definibili non erano sospese in automatico ( articolo 11, comma 8, del Dl 50/201 7 ) salvo che il contribuente non avesse fatto apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo era sospeso fino a oggi 10 ottobre 2017.

Depositando, entro oggi, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, la sospensione opera fino al 31 dicembre 2018.

La circolare 22/E/2017 sul punto ha chiarito che una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro oggi 10 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo versamento (unica soluzione o prima rata) ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione.

In sostanza si tratta di un onere del contribuente di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

Ciò in quanto il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l’effetto di sospendere il relativo giudizio.

La sospensione dei giudizi che hanno formato oggetto di definizione, opera, con questo adempimento, fino al 31 dicembre 2018, ed è finalizzata a consentire, in mancanza di attività delle parti, l’effetto giuridico della estinzione automatica del processo. E, infatti, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse (articolo 11, comma 10)

Dinanzi alle Commissioni tributarie, la sospensione del giudizio è disposta dal presidente della sezione con decreto o dal collegio con ordinanza.

Va sottolineato che, secondo la circolare 22/E/2017, la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale circostanza può essere dichiarata dal giudice comunque ne venga ritualmente a conoscenza e quindi anche a seguito di comunicazione ad opera dell’ufficio parte in giudizio. Ciò comporta in altre parole che anche qualora non si rispetti oggi l’adempimento si verificherà comunque il perfezionamento della definizione e, con esso, l’estinzione del giudizio.

Si ricorda, al riguardo, che l’ eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione sia stata richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.

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