Definizione liti per i ricorsi notificati fino al 24 aprile ma resta il basso appeal della norma
In sede di conversione del Dl 50/2017 , si sta meglio dettagliando la normativa sulla rottamazione delle liti pendenti, ampliandone l’ambito di applicazione.
Le modifiche, in primo luogo, riguardano la
Un’altra modifica riguarda la rottamabilità anche delle controversie incardinate nel 2017. Collegare la definizione alla circostanza che, al 31 dicembre 2016, ci si fosse costituiti in giudizio appariva una evidente forzatura, che tendeva ad escludere, nei fatti, tutti gli accertamenti riferiti al 2011, notificati sul finire del 2016. Sarà, a questo punto, possibile definire tutte le controversie «i
Finora abbiamo parlato di quello che si è fatto, ma è più importante soffermarsi su quello che non si è fatto. Si è scelto di non modificare il profilo della rateizzazione, lasciando fermo il versamento del dovuto in sole tre rate. Non avrebbe avuto più senso consentire l’adempimento in un arco temporale più lungo, se non uguale, quantomeno assimilabile, a quello proprio degli accertamenti con adesione o delle conciliazioni giudiziali?
Ciò che però sorprende è l’incapacità del legislatore di comprendere che, così come costruito, l’istituto rischia di non avere un grande appeal per i contribuenti. Infatti, la definizione rimane un po’ “stupida”, nel senso che continua a non distinguere la storia processuale, traendo le necessarie conseguenze. Si è scelto infatti di mettere a disposizione del contribuente uno strumento “piatto” che non prevede, in corrispondenza di esiti parziali favorevoli, abbattimenti in termini di imposte che si sommino a quelli, invece generalmente applicabili, in termini di sanzioni. Questo aspetto potrebbe disincentivare l’accesso alla definizione, riservandola solo ai soggetti per i quali si è formato un esito processuale sfavorevole.
Insomma, il legislatore si è mostrato incapace di cogliere l’occasione che aveva di creare un potente ed equilibrato strumento di deflazione. Si è scelto di adottare una soluzione parziale e, sotto certi aspetti iniqua, che rischia di svilire il lavoro, spesso egregio, già fatto dai giudici. Ciò senza considerare che molte controversie continueranno ad intasare le Commissioni e la Cassazione. D’altra parte che la scelta sia minimalista non sfugge a nessuno. Prova ne sia che la tanto auspicata e tanto attesa riforma del contenzioso tributario, che doveva accompagnare la rottamazione delle liti, è inequivocabilmente di là da venire.
Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera
Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera