Controlli e liti

Definizione liti per i ricorsi notificati fino al 24 aprile ma resta il basso appeal della norma

di Maurizio Leo

In sede di conversione del Dl 50/2017 , si sta meglio dettagliando la normativa sulla rottamazione delle liti pendenti, ampliandone l’ambito di applicazione.

Le modifiche, in primo luogo, riguardano la possibilità di estendere la rottamazione delle liti anche a quelle che hanno come controparte un ente territoriale , a patto che, quest’ultimo, entro il 31 agosto 2017, adotti un atto in questo senso. Qualche perplessità suscita, però, l’editing della norma modificata, che specifica come la rottamazione è possibile, ma per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria». Questa formulazione, diversamente da quella utilizzata nel comma 1, potrebbe ingenerare perplessità sulla definibilità di controversie, aventi ad oggetto tributi locali, ma incardinate presso la Cassazione, espressamente menzionata nel comma 1, che, notoriamente, non può essere ricompresa nella giurisdizione tributaria. Detto questo, l’intervento va accolto con favore, perché, nel testo originario, risultavano definibili solo le controversie nei confronti delle Entrate, con una evidente e ingiustificata compressione dell’effetto deflativo.

Un’altra modifica riguarda la rottamabilità anche delle controversie incardinate nel 2017. Collegare la definizione alla circostanza che, al 31 dicembre 2016, ci si fosse costituiti in giudizio appariva una evidente forzatura, che tendeva ad escludere, nei fatti, tutti gli accertamenti riferiti al 2011, notificati sul finire del 2016. Sarà, a questo punto, possibile definire tutte le controversie «i l cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto» e, quindi, entro il 24 aprile scorso . Questo emendamento è da accogliere con favore, perché consente la definizione di giudizi che non aveva alcun senso escludere. Si prende atto della scelta di riferirsi alla notifica, quale elemento utile alla individuazione della pendenza di giudizio. Probabilmente, però, avrebbe avuto più senso rendere definibili tutte le controversie che risultavano tali entro la data di conversione in legge del decreto.

Finora abbiamo parlato di quello che si è fatto, ma è più importante soffermarsi su quello che non si è fatto. Si è scelto di non modificare il profilo della rateizzazione, lasciando fermo il versamento del dovuto in sole tre rate. Non avrebbe avuto più senso consentire l’adempimento in un arco temporale più lungo, se non uguale, quantomeno assimilabile, a quello proprio degli accertamenti con adesione o delle conciliazioni giudiziali?

Ciò che però sorprende è l’incapacità del legislatore di comprendere che, così come costruito, l’istituto rischia di non avere un grande appeal per i contribuenti. Infatti, la definizione rimane un po’ “stupida”, nel senso che continua a non distinguere la storia processuale, traendo le necessarie conseguenze. Si è scelto infatti di mettere a disposizione del contribuente uno strumento “piatto” che non prevede, in corrispondenza di esiti parziali favorevoli, abbattimenti in termini di imposte che si sommino a quelli, invece generalmente applicabili, in termini di sanzioni. Questo aspetto potrebbe disincentivare l’accesso alla definizione, riservandola solo ai soggetti per i quali si è formato un esito processuale sfavorevole.

Insomma, il legislatore si è mostrato incapace di cogliere l’occasione che aveva di creare un potente ed equilibrato strumento di deflazione. Si è scelto di adottare una soluzione parziale e, sotto certi aspetti iniqua, che rischia di svilire il lavoro, spesso egregio, già fatto dai giudici. Ciò senza considerare che molte controversie continueranno ad intasare le Commissioni e la Cassazione. D’altra parte che la scelta sia minimalista non sfugge a nessuno. Prova ne sia che la tanto auspicata e tanto attesa riforma del contenzioso tributario, che doveva accompagnare la rottamazione delle liti, è inequivocabilmente di là da venire.

Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera

Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera

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