Controlli e liti

Definizione liti al nodo della prededucibilità

Non è decisiva l’assenza di una norma esplicita nella legge di Bilancio

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di Filippo D'Aquino

La legge 197/2022 non prevede che, in caso di accesso delle procedure concorsuali alla definizione agevolata delle controversie pendenti (articolo 1, commi 186-205), le somme oggetto di definizione agevolata siano da considerarsi prededucibili, ovvero mantengano la graduazione concorsuale.

La questione è di enorme impatto, in quanto incide sulla valutazione di convenienza dell’accesso a questa definizione a seconda che le somme dovute all’Erario vengano pagate in moneta concorsuale, al pari del credito originario contestato (e qui l’interesse alla definizione è decisamente maggiore), ovvero in prededuzione, con conseguente affievolimento dell’interesse all’utilizzo dello strumento.

L’assenza di una norma espressa non può, di per sé, considerarsi decisiva, per l’analoga questione dell’assenza di una norma che consenta l’accesso delle procedure concorsuali a questa specifica ipotesi deflattiva.

Tuttavia, si è osservato in dottrina che l’attribuzione della prededuzione a un pagamento effettuato a un creditore concorsuale, ancorché ammesso con riserva, costituisce grave violazione sistematica delle regole del concorso, che può essere autorizzata solo in presenza di una norma di legge che lo consenta espressamente. Inoltre, apparirebbe distonico che l’esito di una lite possa comportare per uno dei creditori un trattamento che deroghi alle regole del concorso, perché il creditore litigioso troverebbe nello strumento condonistico un incentivo che non è la sola certezza di un pagamento percentuale derivante dal superamento dell’alea della causa, ma anche un pagamento non più soggetto alla falcidia concorsuale.

Questi rilievi non appaiono, ad avviso di chi scrive, decisivi, perché infrangono lo scopo dello strumento condonistico, il quale opera secondo meccanismi di diritto pubblico diversi dalla modificazione negoziata dell’obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione (Cassazione, Sezioni Unite, n. 1518/2016) e non può operare diversamente a seconda che ci sia o meno una controversia. La definizione della controversia costituisce un posterius rispetto all’accesso alla definizione agevolata, che incidentalmente comporta anche l’estinzione della lite pendente (articolo 46 del Dlgs 546/1992).

Vi è, pertanto, da chiedersi se la definizione agevolata da parte di una procedura concorsuale consenta, in ogni caso, la definizione secondo le regole dello strumento condonistico o se e in che termini segua le regole del concorso. La risposta non può che essere la prima, in quanto «agevolazioni ed estinzione del giudizio, da un lato, e obbligazione di pagamento del tributo liquidato secondo gli speciali criteri della legge di “condono” dall’altro, costituiscono aspetti contrapposti ed inscindibili di un’unica fattispecie, sicché la definizione agevolata delle pendenze e delle controversie tributarie è subordinata al puntuale adempimento di detta obbligazione, anche quando siano in corso procedure concorsuali» (Cassazione 6661/1996).

Ove, al contrario, si ammettesse che l’importo a corrispondersi per la definizione della lite tributaria seguisse le regole del concorso, si dovrebbe pensare a un modo per ammettere al passivo questo nuovo credito concorsuale con domanda tardiva (o supertardiva), obbligando il curatore a predisporre un riparto che consenta di far pervenire all’Erario gli importi giusto alle scadenze previste.

Appare evidente che lo strumento condonistico prescinde dalle logiche e dai tempi delle procedure concorsuali e non può che rispettare le modalità e i tempi previsti dalla legge che lo disciplina, ancorché si tratti di definizione di contenziosi pendenti, pena il suo snaturamento. E questo ne evidenzia la sua difformità, in termini di opportunità oltre che di struttura, rispetto alla transazione fiscale, che invece segue pedissequamente l’andamento della procedura concorsuale.

Ove, pertanto, la procedura concorsuale aderisca alla definizione delle controversie tributarie, la convenienza sarà data dall’entità dell’importo a corrispondersi all’Erario (secondo quanto previsto dai commi 187-191) rispetto all’importo virtualmente ripartibile ai tributi originariamente ammessi o contemplati nella transazione fiscale.

In caso di procedure concordate dovrà, poi, essere oggetto di attestazione che il disagio finanziario dovuto al rispetto della definizione agevolata non alteri l’andamento del piano.

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