Controlli e liti

Definizione delle liti pendenti, crediti prededucibili

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di Giulio Andreani

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'articolo 11 del Dl 24 aprile 2017, n. 50, pone complessi interrogativi quando a volersene avvalere è un'impresa assoggettata a una procedura concorsuale.

Il principale interrogativo riguarda la natura prededucibile o meno degli oneri della definizione agevolata. L’articolo 11 infatti nulla prevede al riguardo, a differenza dell'articolo 6 del Dl 22 ottobre 2016, n. 193, concernente la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali, il quale invece stabiliva espressamente che i relativi oneri erano soggetti al trattamento di cui agli articoli 111 e 111-bis della legge fallimentare e dovevano quindi essere considerati prededucibili; si trattava pertanto di crediti che, in caso di insufficienza dell'attivo a consentire l'integrale pagamento dei debiti dell'impresa, avrebbero dovuto essere soddisfatti prima degli altri.

Tuttavia il fatto che il Dl 50/2017 non preveda nulla al riguardo non pare possa essere di per sé interpretato come espressione della volontà del legislatore di escludere la prededucibilità dei crediti relativi agli oneri discendenti dalla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Ciò perché l'articolo 111 della legge fallimentare stabilisce che sono considerati crediti prededucibili non solo quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, ma anche i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla stessa legge fallimentare. Conseguentemente la prededucibilità di un credito può ricorrere anche in assenza di un'apposita qualificazione da parte della legge, se il credito sorge “in occasione” o “in funzione” di una procedura concorsuale. Occorre quindi verificare se‎ i crediti generati dalla definizione delle liti fiscali posseggono tali caratteristiche.

Il concetto di “occasionalità” è dettato dal dato cronologico e cioè dal sorgere del credito nel corso di una procedura concorsuale, sempre che ‎l'onere da cui quest'ultimo discende sia utile alla massa e sia riferibile all'attività degli organi della procedura. La “funzionalità” è invece da ricondurre in genere al nesso tra l'origine del credito e gli scopi della procedura e tende a coincidere quindi con la strumentalità dell'attività generatrice del credito; più controversa è invece la necessità, a questo riguardo, anche dell'utilità per i creditori della predetta attività.

Ciò posto, i crediti sorti per effetto della definizione delle liti fiscali pendenti ‎presentano sia il requisito dell'occasionalità sia quello della funzionalità, perché l'attività da cui derivano è svolta durante la procedura, il loro sostenimento è utile alla massa dei creditori, è dipendente da un'iniziativa degli organi giudiziali ed è strumentale rispetto agli scopi della procedura; infatti il ricorso alla definizione delle liti ha senso ed è giustificato solo se riduce gli oneri che dovrebbero essere altrimenti sostenuti, liberando risorse utilizzabili per il miglior soddisfacimento degli altri creditori e/o per una più puntuale attuazione del piano concordatario. Sussistono pertanto fondati motivi per ritenere prededucibili i crediti sorti nell'ambito di una procedura concorsuale. Diverse considerazioni devono essere invece svolte con riguardo all'accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato, giusta il disposto dell'articolo 111 della legge fallimentare, comma 2, che limita l'applicazione dei principi sopra richiamati ai crediti sorti nelle procedure concorsuali.

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