Controlli e liti

Definizione delle liti con troppe incongruenze

di Andrea Carinci

Ogni casa ha bisogno di pulizie Pasquali. Di un momento, insomma, in cui si buttano via le cose vecchie, si spolvera e si cerca di mettere ordine agli ambienti di casa. Con questo spirito e considerato il periodo si potrebbe quindi accogliere senza troppo clamore la rottamazione delle liti pendenti appena annunciata, auspicata e sollecitata da più parti come una necessità impellente. Ciò, per almeno due ragioni:

1) per correggere le storture della rottamazione dei ruoli prevista dal Dl 193/2016 e, così, per completare idealmente quella prima misura (posto che le principali storture coinvolgevano proprio le cause pendenti);

2) per rispondere al pressante problema del contenzioso arretrato, che, nonostante i molteplici interventi, non sembrava destinato a risolversi ma semmai ad aggravarsi (soprattutto in Cassazione).

In questo quadro si colloca la definizione agevolata delle liti pendenti, che in effetti sotto molteplici profili tradisce l’obiettivo di completare l’intervento operato con la rottamazione dei ruoli; con conseguenze ed implicazioni, però, tutte da valutare. Perché se sotto diversi aspetti è chiaro il voluto parallelismo tra i due regimi, posto che entrambi stralciano le sanzioni e gli interessi di mora lasciando dovute le imposte, dall’altro sono evidenti talune distonie che ne rendono difficile l’accostamento. Accade così che nella definizione delle liti pendenti, se la controversia concerne solo interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo, resta comunque dovuto il 40% degli importi, laddove nella rottamazione dei ruoli non è dovuto nulla: qui, la convenienza di questo secondo regime sul primo appare tanto marcata quanto, idealmente, ingiustificata.

Ma non solo. Per la definizione delle liti il pagamento delle somme va operato per un importo pari almeno all’80% nel 2017 e al 20% nel 2018, quando per la rottamazione dei ruoli le percentuali sono, rispettivamente, del 70% e del 30%. Le differenze tra i due regimi potrebbero tuttavia alla fine anche giustificarsi, se non fosse che il legislatore prescrive l’impiego obbligatorio di entrambi i regimi, imponendo come condizione per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti espressamente la fruizione della rottamazione dei ruoli. Con l’effetto più o meno voluto di vanificare la rateazione della definizione, di fatto assorbita (tranne che per un 10% e per le somme non rottamabili) da quella della rottamazione (che non si prevede debba restare sospesa).

Vi è poi un profilo del regime sulla definizione delle liti pendenti, assolutamente peculiare e che desta non poche perplessità. Si prescrive, infatti, che il pagamento integrale debba essere completato entro il 30 giugno 2018; ebbene, a parte la considerazione che qui non sono dettate conseguenze per il mancato pagamento delle rate successive alla prima, si prevede poi che il diniego della definizione debba essere notificato entro il 31 luglio 2018, ossia un mese dopo l’integrale pagamento degli importi dovuti. Si assiste così ad una strana riedizione del solve et repete; non proprio un dono pasquale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©