Controlli e liti

Definizione liti, verifica finale sui calcoli

di Rosanna Acierno

Scomputare dalla pretesa erariale originaria e per singole partite le somme già pagate e ancora dovute per la rottamazione dei ruoli. In sede di compilazione del modello F24, ripartire correttamente le somme dovute per singole imposte e relativi interessi e aggiungere le spese di notifica dell’atto. Controllare il calcolo degli interessi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica. Sono gli aspetti a cui prestare maggiormente attenzione per superare indenni le insidie connesse alla definizione delle liti il cui termine per presentare l’istanza e per versare la prima o unica rata scade il 2 ottobre prossimo. Anche se sul punto ieri i sindacati dei commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico) hanno chiesto al ministero dell’Economia lo slittamento del termine per «il ritardo generale con il quale è stata messa in piedi l’intera procedura».

Lo scomputo per poste

Per il calcolo delle somme dovute per la definizione delle liti, occorre scomputare dalla pretesa tributaria originaria (imposte, sanzioni e interessi ricalcolati fino al sessantesimo giorno dopo la notifica dell’atto), le somme eventualmente già versate in pendenza di giudizio e/o eventualmente già versate e/o ancora da versare in caso di rottamazione dei ruoli .

Pertanto, nel caso di scomputo di somme già versate in pendenza di giudizio, è opportuno procedere per singole partite, sottraendo, ad esempio, dall’Irpef originariamente accertata nell’atto impositivo l’Irpef versata e ancora sottraendo dagli interessi relativi all’Irpef accertata (e come sopra calcolati) gli interessi corrisposti sull’Irpef versata, e così via.

Nel caso, invece, di rottamazione dei ruoli, occorrerà scomputare dalla pretesa originaria distinta per singola imposta e interessi le somme pagate e da pagare allo stesso titolo, così come emerge dall’estratto di ruolo. Lo scomputo delle somme versate o da versare per singole partite è comunque necessario in sede di compilazione del modello F24. Per il pagamento, infatti, occorre utilizzare i codici tributo, istituiti con la risoluzione 108/E/2017, e ripartire correttamente le somme dovute per singole imposte e relativi interessi.

Le spese di notifica

Anche se non è stato istituito un apposito codice e l’agenzia delle Entrate non si è espressa, in sede di versamento delle somme dovute i sarebbe opportuno attribuire, in via prudenziale, ad un singolo codice tributo (ad esempio, al codice «8122» relativo all’Irpef o Ires e relativi interessi) anche le spese di notifica dell’atto impositivo originario , facendo attenzione a che vi sia una precisa coincidenza tra gli importi indicati nell’istanza e quelli esposti nel modello F24.

Gli interessi

Per il calcolo delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti è necessario, comunque, far riferimento alla pretesa tributaria originaria contenuta nell’avviso, composta da imposte, sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo delle imposte (articolo 20 Dpr 602/73), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Tuttavia, essendo questi interessi quantificati nell’atto originario sino alla data della sua emissione, potrebbe essere opportuno, in via prudenziale, ricalcolare ex novo e per ciascun tributo gli interessi nella misura del 4% annuo (così come stabilito dall’articolo 2 del Dm 21 maggio 2009), senza tener conto di quelli riportati nell’atto e secondo la seguente formula: tributo dovuto moltiplicato per 4 moltiplicato per numero di giorni intercorrenti tra la scadenza ordinaria del pagamento delle imposte accertate e il sessantesimo giorno dopo la notifica dell’atto impositivo/36.500.

Si tratta di un calcolo che può portare, in alcuni casi, a importi leggermente superiori rispetto a quelli dovuti se per accertamenti ante 2009 (anno da cui il tasso d’interesse è al 4%) venissero”spacchettati” i periodi d’imposta con l’applicazione dei tassi all’epoca vigenti. Quanto detto vale anche per gli avvisi di liquidazione di imposte d’atto , quali l’imposta di registro, le imposte ipo-catastali, o di successione o donazione. Anche se, infatti, la normativa di riferimento delle singole imposte non prevede gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ma altre tipologie di interessi, comunque, per i sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto, questi devono essere conteggiati al tasso del 4% annuo, così come stabilito dall’articolo 11 del Dl 50/2017.

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