Definizione liti, verifica finale sui calcoli
Scomputare dalla pretesa erariale originaria e per singole partite le somme già pagate e ancora dovute per la rottamazione dei ruoli. In sede di compilazione del modello F24, ripartire correttamente le somme dovute per singole imposte e relativi interessi e aggiungere le spese di notifica dell’atto. Controllare il calcolo degli interessi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica. Sono gli aspetti a cui prestare maggiormente attenzione per superare indenni le insidie connesse alla definizione delle liti il cui termine per presentare l’istanza e per versare la prima o unica rata scade il 2 ottobre prossimo. Anche se sul punto ieri i
Lo scomputo per poste
Per il calcolo delle somme dovute per la definizione delle liti, occorre
Pertanto, nel caso di scomputo di somme già versate in pendenza di giudizio, è opportuno procedere per singole partite, sottraendo, ad esempio, dall’Irpef originariamente accertata nell’atto impositivo l’Irpef versata e ancora sottraendo dagli interessi relativi all’Irpef accertata (e come sopra calcolati) gli interessi corrisposti sull’Irpef versata, e così via.
Nel caso, invece, di rottamazione dei ruoli, occorrerà scomputare dalla pretesa originaria distinta per singola imposta e interessi le somme pagate e da pagare allo stesso titolo, così come emerge dall’estratto di ruolo. Lo scomputo delle somme versate o da versare per singole partite è comunque necessario in sede di compilazione del modello F24. Per il pagamento, infatti, occorre utilizzare i codici tributo, istituiti con la risoluzione 108/E/2017, e ripartire correttamente le somme dovute per singole imposte e relativi interessi.
Le spese di notifica
Anche se non è stato istituito un apposito codice e l’agenzia delle Entrate non si è espressa, in sede di versamento delle somme dovute i sarebbe opportuno
Gli interessi
Per il calcolo delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti è necessario, comunque, far riferimento alla pretesa tributaria originaria contenuta nell’avviso, composta da imposte, sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo delle imposte (articolo 20 Dpr 602/73), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Tuttavia, essendo questi interessi quantificati nell’atto originario sino alla data della sua emissione, potrebbe essere opportuno, in via prudenziale, ricalcolare ex novo e per ciascun tributo gli
Si tratta di un calcolo che può portare, in alcuni casi, a importi leggermente superiori rispetto a quelli dovuti se per accertamenti ante 2009 (anno da cui il tasso d’interesse è al 4%) venissero”spacchettati” i periodi d’imposta con l’applicazione dei tassi all’epoca vigenti. Quanto detto vale anche per gli