Definizione del Pvc anche per un solo anno
Definizione dei Pvc a basso appeal. La necessità, prevista nell’articolo 1 del Dl 119/2018 attualmente in vigore e ora in corso di esame presso la commissione Finanze del Senato, di includere tutti i rilievi contenuti in un documento meramente istruttorio riduce l’interesse ad avvalersi della sanatoria. Tanto più che, a regime, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare in via agevolata, con il pagamento della sanzione a un quinto del minimo, le singole contestazioni mosse dai verificatori. In molti casi, infatti, si è in presenza di ipotesi di violazioni piuttosto azzardate, facilmente contrastabili in sede contenziosa o anche in accertamento con adesione.
Non vi è dubbio dunque che la soluzione più auspicabile sarebbe quella di intervenire per modificare la norma di riferimento, come prevedono alcune proposte emendative presentate dai parlamentari ( si veda Il Quotidiano del Fisco del 9 novembre ). In relazione agli elementi ostativi alla definizione, la norma stabilisce che la ricezione (entro il 24 ottobre) di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio impedisce di definire il Pvc. Con riguardo all’invito, deve essere chiaro che l’unica causa ostativa è rappresentata dall’invito contenente l’indicazione delle maggiori imposte dovute. L’invito privo di tale indicazione, a stretto rigore, non sembra infatti definibile in base alla successiva disposizione dell’articolo 2 del Dl 119/2018 ( come confermato dal provvedimento delle Entrate del 9 novembre scorso ) e dunque non può precludere la sanatoria del Pvc. D’altro canto, la norma di riferimento menziona l’invito previsto dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 218/97, che per l’appunto prescrive che il documento debba contenere l’importo delle imposte dovute.
Ci si chiede inoltre se la notifica – entro il 24 ottobre scorso - di un avviso di accertamento riferito a una sola delle annualità oggetto del Pvc sia sufficiente a impedire la definizione dell’intero atto istruttorio. Si ritiene che la risposta corretta sia negativa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, nella norma (articolo 1, comma 1, del Dl 119/2018) si stabilisce, quale modalità di attuazione della definizione, la presentazione della «relativa dichiarazione». Non può che trattarsi della dichiarazione riferita al singolo periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione. Così che se la sanatoria si ottiene con la dichiarazione per ciascun anno, allora pare corretto concludere che la causa ostativa rappresentata dall’avviso di accertamento debba essere riferita solo e unicamente al periodo di imposta accertato che impedisce, per l’appunto, la trasmissione della dichiarazione relativa alla definizione. Ma vi è di più. Si è infatti del parere che anche in presenza di Pvc riferito a più annualità non seguito dalla notifica di atti di accertamento il contribuente debba comunque potere scegliere il o i periodi d’imposta che intende regolarizzare. Questo in ragione dell’autonomia dell’obbligazione tributaria relativa a ogni singolo periodo d’imposta nonché in assenza di una espressa previsione contraria, che non stabilisce la necessità di includere tutti gli anni verificati.
Una diversa lettura, peraltro, renderebbe ancora più irragionevole la forma di definizione in esame, incrementandone notevolmente i rischi di insuccesso. Ne consegue che il contribuente potrà decidere se avvalersi della definizione per una, più ovvero tutte le annualità controllate, ma non potrà scegliere i rilievi contestati all’interno di ciascuna di esse. Per le medesime ragioni, la notifica di un avviso di accertamento ovvero di un invito al contraddittorio (entro il 24 ottobre) costituirà causa ostativa alla regolarizzazione dello specifico periodo d’imposta accertato o in corso di accertamento e non della totalità dei periodi oggetto di constatazione.