Controlli e liti

Delega in bianco, per l’ufficio stop alla costituzione in appello

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di Davide Settembre

La costituzione nel giudizio di appello dell’ufficio è inammissibile se non viene provata la validità della delega (che era stata rilasciata nel caso esaminato “in bianco”). È il principio che si desume dalla sentenza della Ctr Lazio 270/13/2017 (presidente Palillo, Relatore Saccà).

Il caso traeva origine dalla impugnazione di un avviso di liquidazione col quale l’ufficio aveva proceduto al recupero dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (oltre interessi e sanzioni) per l’acquisto di un immobile.

Il ricorrente aveva eccepito che l’atto avrebbe dovuto scontare l’imposta in misura fissa, in quanto rientrava in una area considerata di recupero edilizio e urbanistico.

La Ctp aveva respinto il ricorso e questa decisione era stata impugnata in appello dal contribuente. L’ufficio si era costituito in giudizio.

I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’atto di costituzione nel giudizio di appello dell’ufficio, tralasciando pertanto qualsiasi valutazione del merito. Secondo i giudici laziali, infatti, l’amministrazione non aveva fornito la prova della validità della delega rilasciata dal direttore al funzionario delegato.

In particolare, questa delega non riportava il nominativo del soggetto delegato a rappresentare l’ufficio nel giudizio di appello e doveva considerarsi pertanto nulla.

I giudici hanno richiamato nella sentenza in commento le recenti sentenze della Corte di cassazione 22803/2015 e 25017/2015 con le quali è stata “stigmatizzata” la prassi degli uffici di rilasciare deleghe cosiddette “in bianco”. Nel dettaglio, con la sentenza 22803/2015 la Corte suprema ha affermato che «… la delega “in bianco”, priva del nominativo soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell'atto...».

Con la sentenza 25017/2015, inoltre, la Corte ha inequivocabilmente affermato che «...sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo».

È bene osservare che l’orientamento della Corte di cassazione è stato recepito dalla giurisprudenza in numerose pronunce (tra tutte la sentenza della Ctr della Lombardia 2507/16 e della Ctr Molise 59/2016).

Infine, è bene evidenziare che, sotto il profilo procedurale, sulla scorta della dottrina e della stessa giurisprudenza di legittimità, è sufficiente sollevare tale eccezione in modo generico nell’atto introduttivo del giudizio (chiedendo che la delega venga prodotta), per poi contestare nello specifico che quest’ultima è stata rilasciata “in bianco”.

Ctr Lazio 270/13/2017

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