Delega con firma autografa per gli atti a rilevanza esterna
È nullo l’atto di delega conferito al funzionario dell’ufficio qualora non sia stato generato da sistemi informativi automatizzati e la firma autografa sia stata sostituita con l’indicazione a mezzo stampa. Infatti, tale modalità di firma è ammessa solo per gli atti di riscossione, accertamento e liquidazione emessi dall’amministrazione finanziaria in modo cosiddetto automatizzato. È il principio riaffermato dai giudici della Ctr della Lombardia con la sentenza 4674/1/2017 (presidente Labruna, relatore Aondio).
La contesa nasce dall’impugnazione (per la riforma parziale), da parte del contribuente, della sentenza della Ctp di Milano con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso contro l’atto di accertamento dell’ufficio. In tale sede i giudici di primo grado non avevano esaminato l’eccezione sollevata dal contribuente con riferimento all’illegittimità della delega per difetto di valida sottoscrizione, in violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973.
I giudici della Ctr della Lombardia hanno invece ritenuto tale eccezione, considerata tempestivamente dedotta in primo grado, decisiva ai fini della decisione della controversia.
In premessa, i giudici hanno ricordato infatti che, sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza, la delega di firma o funzione è valida se:
viene rilasciata in forma scritta (sottoscritta autograficamente, protocollata e depositata agli atti dell’ufficio);
contiene la motivazione, l’indicazione della qualifica, funzioni e generalità del dirigente o funzionario delegato, nonché la durata e le limitazioni.
In particolare, la firma, intesa come stesura autografa del proprio nome e cognome, serve ad attribuire una manifestazione di scienza o di volontà al soggetto che l’ha apposta sul documento. Tale sottoscrizione autografa dell’atto non automatizzato di conferimento delle deleghe di firma al funzionario per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna non può essere sostituita dalla formula a mezzo stampa che, in base all’articolo 15, comma 7, del Dl 78/2009, può essere apposta solo sugli atti di riscossione, accertamento e liquidazione emessi in modo automatizzato.
I giudici hanno citato anche la circolare 62/2013 con la quale è stato precisato che «l’amministrazione predispone il documento amministrativo informatico originale sottoscritto con firma digitale… ed invia al cittadino la copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa». I giudici hanno quindi ritenuto illegittima la delega ed accolto l’appello del contribuente. Nella giurisprudenza di merito esistono comunque altri precedenti dello stesso segno (tra le altre, Ctr Lombardia 2521/ 2017).
Ctr Lombardia, sentenza 4674/1/2017