Adempimenti

Depositi fiscali di carburanti con esoneri ridotti

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Diventano operative le nuove norme introdotte dalla legge di bilancio in materia di depositi fiscali, ai quali è ora demandata l’applicazione, oltre che dell’accisa, anche dell’Iva.

Con il decreto dell’Economia datato 13 febbraio 2018 (e pubblicato ieri ieri sul sito delle Finanze), l’amministrazione è ora pronta a recepire le disposizioni – di carattere sostanzialmente antifrode – che impongono il pagamento dell’Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo operazione per operazione, senza possibilità di compensazione.

La disposizioneintroduce una regola generale, per cui l’Iva viene ora corrisposta in estrazione dal deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto vale a dire: una produzione interna, un acquisto nazionale, un acquisto intraunionale ovvero un’importazione. Tuttavia, la norma reca anzitutto alcune eccezioni al ricorrere delle quali il sistema applicativo dell’imposta resta quello ordinario, senza che siano in vigore, dunque, le nuove regole. Per l’attivazione di queste eccezioni, il legislatore rinviava proprio al decreto diffuso ieri.

L’affidabilità

Il Dm rende in primo luogo esplicito il campo di applicazione della norme della legge di bilancio, riservate solo ai carburanti destinati ai motori per autotrazione, con ciò escludendo i carburanti destinati ad altri usi, come quelli impiegati per la navigazione.

In secondo luogo, è esplicitato il punto di maggiore interesse normativo, connesso alle eccezioni, al ricorrere delle quali l’Iva è applicata, come cennato, con i meccanismi ordinari. Sono considerati affidabili, e dunque legittimati ad operare con garanzia dell’imposta per gli acquisti intra Ue oppure in regime ordinario per gli acquisti nazionali e extra Ue, i soggetti titolari di autorizzazione Aeo (Authorized economic operator), di esonero cauzionale ai fini doganali (ex articolo 90 del Tuld) o ai fini accise (ex articolo 5 del Tua).

La norma, in questo caso, e forse in coerenza con l’approccio sostanzialmente antifrode della riforma, si presenta particolarmente stretta, non permettendo, soprattutto per l’intra Ue, acquisti da parte di traders di lungo corso, impossibilitati a rispondere ai nuovi requisiti.

La garanzia

Sono poi poste le regole per la prestazione della garanzia, della quale possono comunque beneficiare solo determinate categorie di soggetti. Sul tema, si può annotare come la durata della stessa è destinata a rimanere attiva per 12 mesi, il doppio di quanto previsto, ad oggi, per le analoghe disposizioni applicative previste per i depositi Iva (norme che recano sostanziali analogie con la disciplina in esame).

Il versamento

In ultimo, si rileva poi un tema particolarmente sentito dagli operatori del settore, relativo al conferimento della prova del pagamento con F24 dal depositante tenuto al pagamento al depositario, che invece deve di fatto accertarlo. In questo caso, è stabilito che la ricevuta del versamento effettuato dal depositante sia conferito, in originale, al depositario o al gestore del deposito, il quale, oltre a ciò, ne verifica la presenza nel proprio cassetto fiscale.

Va evidenziato, comunque, come le procedure avrebbero potuto essere snellite, evitando forme di trasmissione del versamento originale, cartaceo, trovando metodi alternativi ed equipollenti per accorciare lungaggini operative che già la norma impone.

Dm Economia del 13 febbraio 2018

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