Depositi fiscali, stop alla rettifica sull’Iva assolta con autofatturazione
La mancata immissione materiale nel deposito fiscale di merci non comunitarie non legittima l’amministrazione finanzia a richiedere l’Iva qualora la stessa sia stata assolta mediante un’autofatturazione e la registrazione dell’operazione nel registro degli acquisti e delle vendite. L’assenza dell’ introduzione fisica dei beni e l’ utilizzo solo “virtuale” del deposito Iva comporta una violazione meramente formale che, anche in ossequio alla neutralità dell’imposta, inibisce la possibilità di liquidarla nuovamente ove questa sia stata assolta con il reverse charge. È questo il principio riaffermato dalla Cassazione con l’ ordinanza 14043/2018 di ieri .
La vicenda fa seguito alla contestazione del mancato assolvimento dell’Iva all’importazione in quanto le merci importate da paesi extra Ue non erano state materialmente introdotte nel deposito. La mancata introduzione e, quindi, il mancato pagamento dell’Iva, venivano giustificati dalla realizzazione di prestazioni di servizi negli spazi adiacenti al deposito.
La sentenza della Ctp, che rigettava il ricorso, veniva confermata in sede di appello. Con il ricorso in Cassazione il contribuente lamentava, tra i vari motivi di ricorso, l’inesatta interpretazione della norma applicata alla fattispecie.
Innanzitutto i giudici affermano che per operare il regime sospensivo dell’Iva all’importazione occorre che la merce sia effettivamente immessa nel deposito; di conseguenza, il mancato immagazzinamento determinerebbe l’immediata nascita dell’obbligazione tributaria relativa all’Iva all’importazione.
Ciò nonostante la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la mancata osservanza dell’obbligo di inserimento fisico dei beni configura una violazione formale che non incide sul pagamento purché l’Iva all’importazione sia stata assolta dal contribuente mediante il meccanismo dell’inversione contabile. E, quindi, per il principio di neutralità dell’imposta, l’amministrazione non può esigere il pagamento dell’Iva, pena la sua duplicazione
La Cassazione ha colto anche l’occasione per evidenziare che, anche in ambito doganale, l’assenza del contraddittorio preventivo non produce la nullità dell’atto se, la mancata instaurazione di tale procedimento, non avesse comportato diverse determinazioni.
Cassazione, ordinanza 14043/2018