Depositi Iva, autofattura da trasmettere sempre al Sistema di interscambio
L’obbligo d’invio al sistema d’interscambio delle autofatture per omaggi, autoconsumo ed estrazione dei depositi Iva, ribadita dall’agenzia delle Entrate di recente al convegno organizzato dal Cndcec del 15 gennaio 2019, pone dei dubbi sulla corretta compilazione del modello Xml.
In effetti, come ha dimostrato questo primo mese d’invio della fattura elettronica, i problemi nascono quando si passa dal teorico all’operatività effettiva. Per colmare questo gap di tipo tecnico interviene Assosoftware che ha pubblicato ieri le prime proposte di compilazione del file Xml sottoposte all’agenzia delle Entrate.
Le proposte si soffermano anche sulla compilazione in caso di non ricezione della fattura (articolo 6 comma 8 del Dlgs 471/97), sulla regolarizzazione dello splafonamento dell’esportatore abituale, sulle provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio, sugli acquisti da agricoltori esonerati e sui compensi a rivenditori di documenti di viaggio e sosta. Tutti temi in cui le domande operative si susseguono frequentemente da parte di operatori e consulenti.
Omaggi e autoconsumo
Le due operazioni rilevano ai fini Iva, perché impongono all’operatore che cede o autoconsuma di liquidare l’imposta a debito. Nella sostanza l’obbligo di invio allo Sdi del documento di certificazione nasce proprio dal fatto che si tratta di una vera e propria fattura. In entrambi i casi l’operatore emette un’autofattura, che rileva solo ai fini del debito Iva e viene registrata solo nel registro Iva vendite. Il modello di predisposizione dell’Xml segue analoghe regole.
La data di emissione è legata alle regole generali che scattano per l’autoconsumo con il prelievo del bene ovvero per gli omaggi con la spedizione del bene al destinatario dell’omaggio (tag 2.1.1.3); per quanto riguarda i dati anagrafici del cedente (blocco 1.2) e del cessionario (blocco 1.4) devono indicare lo stesso soggetto che emette l’autofattura; il tipo di documento (tag 2.1.1.1), come ha chiarito di recente l’agenzia delle Entrate, deve riportare TD01 (e non invece TD20 – proprio solo della regolarizzazione di una fattura non ricevuta dal cessionario/committente).
Infine, per quanto riguarda il riferimento al terzo emittente: il campo va compilato solo nel caso in cui la fattura venga emessa tramite un terzo che sottoscrive con firma elettronica qualificata il documento. In questo caso e solo in questo caso il terzo emittente dovrà valorizzare lo specifico campo indicando il codice TZ (terzo emittente). Giammai per le specifiche tipologie di fatture sarà possibile valorizzare il campo con il codice Cc(cedente/cessionario).
Estrazione dal deposito Iva
Il deposito Iva, regime che sospende la tassazione Iva per tutte le operazioni che si realizzano con un’introduzione dei beni in deposito ovvero che hanno ad oggetto beni custoditi nel deposito, impone all’operatore che estrae il bene l’invio dell’autofattura allo Sdi. Questa autofattura va emessa e trasmessa allo Sdi sia nel caso di beni che sono di provenienza nazionale, che di provenienza unionale o extraunionale. Infatti, anche un bene oggetto di importazione che di per sè è esclusa dall’obbligo di fatturazione elettronica, nel momento in cui viene introdotto in deposito Iva fa scattare all’estrazione l’emissione di una autofattura nazionale che deve essere inviata al llo Sdi.
Nel documento di Assosoftware si affronta, per ora, il caso di estrazione di beni di provenienza nazionale. Per questi beni il soggetto che estrae emette autofattura e, avendo versato l’imposta tramite il depositario, provvede ad annotarla solo sul registro degli acquisti. Dal punto di vista del formato Xml tutti i dati soggettivi sono relativi al cessionario che procede all’estrazione.