Imposte

Depositi Iva, niente garanzia in uscita se vi è quella in entrata

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di Michele Brusaterra


Niente garanzia al momento dell’estrazione dei beni dal deposito Iva, qualora l’estrattore coincida con il soggetto che ha introdotto i beni, immessi in libera pratica, nel deposito stesso. In tale caso, infatti, la garanzia è già stata presentata al momento dell’introduzione.

L’agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 5/E del 16 gennaio scorso, interpellata in tal senso, ha fornito ulteriori chiarimenti proprio con riferimento alla presentazione della garanzia al momento dell’estrazione dei beni dal deposito Iva.

Evidenziando che il momento di esigibilità dell’imposta coincide con il momento di estrazione dei beni dal deposito Iva, e che per i beni immessi in libera pratica la norma di cui all’articolo 50-bis del Dl 331/1993, che disciplina l’istituto in commento, richiede, in particolare, che, per poter assolvere l’imposta mediante l’inversione contabile il soggetto che procede all’estrazione del bene deve prestare idonea garanzia, secondo le modalità e nei casi definiti dal decreto ministeriale 23 febbraio 2017, l’agenzia delle Entrate fa notare che il predetto decreto da una parte «fissa un elenco di requisiti soggettivi di affidabilità» che l’estrattore deve possedere per non presentare la predetta garanzia, mentre dall’altra individua i casi in cui «i predetti requisiti di affidabilità sono presunti», comportando, ancora una volta, la non obbligatorietà nella presentazione della garanzia in questione, all’atto dell’estrazione dei beni, sempre per poter applicare l’inversione contabile.

La presentazione della garanzia, fa notare, quindi, l’agenzia delle Entrate, «è residuale» visto che è necessaria solo per coloro che intendo avvalersi del reverse charge anche se non sono considerati affidabili ovvero se non rientrano nelle fattispecie in cui l’affidabilità è presunta ossia qualora il soggetto che procede all’estrazione dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica dei beni stessi con la loro introduzione nel deposito Iva ovvero qualora si tratti di un operatore economico autorizzato (Aeo), in base a quanto stabilito dagli articoli 38 e seguenti del codice doganale dell’Unione.

Tutto ciò evidenziato, a fronte della richiesta dell’interpellante in merito al fatto se l’estrattore, che coincide con il soggetto che ha introdotto i beni, in libera pratica, all’interno del deposito Iva, debba o meno presentare la garanzia all’atto della loro estrazione, l’agenzia delle Entrate sottolinea che, visto che il soggetto che procede all’estrazione coincidendo con quello che ha effettuato l’introduzione dei beni nel deposito Iva, ha già prestato garanzia, contestualmente all’introduzione stessa, come previsto dal comma 4, lettera b, dell’articolo 50-bis del Dl 331/1993, tale circostanza porta in ogni caso a definire «affidabile» il soggetto estrattore esentandolo, così, dal rilasciare ulteriore garanzia.

Facendo altresì presente che le modalità di svincolo della garanzia in «entrata» restano ferme e autonome, nel senso che restano quelle proprie del tipo di garanzia, che sono diverse da quelle che riguardano la garanzia in «uscita», con riferimento al caso di beni immessi in libera pratica con introduzione in deposito Iva, all’atto della loro estrazione con applicazione del reverse charge è possibile non presentare la garanzia in uscita qualora:
-il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità;
-il soggetto che estrae è quello che ha introdotto in libera pratica il bene ovvero è un operatore economico autorizzato (Aeo).


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