Imposte

Depositi Iva, non serve sempre l’esterometro

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di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Le regole per l’estrazione dei beni dal deposito Iva a fini di utilizzo o commercializzazione in Italia s’intrecciano con quelle per la documentazione dell’operazione (autofattura elettronica o analogica), oltre che con la disciplina dell’esterometro in scadenza domani, 30 aprile, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Il tutto con una inevitabile complicazione degli adempimenti.

Immissione in libera pratica
Poiché il deposito Iva è per lo più usato per realizzare importazioni o, meglio, immissioni in libera pratica di beni senza pagamento dell’imposta (la quale, nel rispetto delle norme in vigore dal 1° aprile 2017, è assolta in reverse), è bene partire da queste.

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Normalmente, è lo stesso importatore stabilito in Italia che procede all’estrazione dei beni precedentemente introdotti in deposito. In questo caso, premesso che non si deve presentare l’esterometro perché c’è già la bolletta doganale d’importazione, l’operatore è tenuto a emettere autofattura al momento dell’estrazione. Come precisato dalla consulenza giuridica 956-3/2019, il documento è cartaceo/analogico o elettronico “extra-Sdi” (a meno che il soggetto non intenda inviarlo volontariamente al sistema), se il valore all’estrazione coincide con quello dichiarato al momento dell’introduzione. Ciò, tuttavia, non avviene nella maggior parte dei casi, dal momento che, anche se non intervengono transazioni relative ai beni o lavorazioni sugli stessi prima dell’estrazione, ci sono pur sempre le spese di custodia in deposito che sono naturalmente destinate ad aumentare l’imponibile “in uscita” (questo non accade solo se si tratta di prestazioni extraterritoriali o se la spesa è erroneamente addebitata con Iva dal gestore). Pertanto, di regola l’estrazione va documentata con autofattura elettronica trasmessa allo Sdi (con codice TD01 e con i dati dell’estrattore come cedente/cessionario). Nessun obbligo di compilazione dell’esterometro dovrebbe sorgere in relazione all’estrazione, dal momento che tale operazione non coinvolge un soggetto estero.

Le prestazioni di deposito/custodia non modificano la base imponibile del bene, quando questo è estratto dal rappresentante fiscale del soggetto estero o direttamente da quest’ultimo, se identificato ai fini Iva. In quest’ipotesi, infatti, il gestore del deposito addebita il servizio al committente non residente come prestazione extraterritoriale ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 (circolare 28/E/2011). In ogni caso, l’autofattura non è elettronica, perché chi estrae non è un soggetto stabilito. Lo conferma la risposta 104 del 9 aprile, nella quale si precisa che il documento è emesso «in modalità analogica o elettronica extra Sdi» (salvo diversa scelta dell’operatore) e non è dovuto l’esterometro, adempimento che, come la e-fattura, riguarda solo chi è stabilito in Italia.

Acquisto interno
L’estrazione potrebbe riguardare anche beni introdotti in deposito Iva in forza di una cessione interna. In tal caso, assumendo che le indicazioni della recente consulenza giuridica abbiano valenza generale, dovrebbe desumersi che, quando a estrarre i beni è lo stesso cessionario stabilito in Italia (per conto del quale il gestore del deposito paga l’Iva con F24), vada emessa autofattura elettronica da annotare sul registro Iva acquisti con i dati del versamento e da inviare allo Sdi tutte le volte in cui il valore d’estrazione supera quello d’entrata, come avviene normalmente.

In mancanza d’indicazioni ufficiali, pare opportuno procedere in tal senso anche se il valore in uscita non muta (al limite, si tratterà di un’autofattura elettronica facoltativa). Con il cedente residente, non è comunque dovuto l’esterometro. Se a estrarre fosse il rappresentante fiscale/identificazione diretta di un soggetto estero, non c’è mai autofattura elettronica obbligatoria (l’e-fattura è facoltativa), né esterometro.

Acquisto intra Ue
Nelle risposte fornite al consiglio nazionale commercialisti (15 gennaio scorso), le Entrate hanno precisato che l’autofattura elettronica allo Sdi è necessaria anche per l’estrazione dal deposito di «beni di origine intracomunitaria». Coordinando tale affermazione con le indicazioni della consulenza 956-3/2019, se ne dovrebbe dedurre l’obbligo del documento elettronico per l’uscita dal deposito Iva di beni ceduti da fornitore Ue, se chi estrae è un soggetto nazionale e se l’imponibile – soggetto a integrazione (reverse charge) - diverge da quello d’introduzione (nell’astratta ipotesi di coincidenza di tali valori, l’autofattura elettronica inviata allo SdI risulta comunque opportuna, come sopra evidenziato). L’esterometro è compilato all’atto dell’acquisto intracomunitario con entrata dei beni nel deposito, ma non all’estrazione. Quando estrae il non residente (con partita Iva nazionale), non c’è autofattura elettronica, né comunicazione con esterometro.

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