Adempimenti

Depositi Iva, pagamento «su misura» dell’operatore che estrae i beni

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di Andrea Taglioni

L’operatività, dal primo aprile 2017, delle nuove regole sui depositi Iva, impattano anche ai fini doganali. Interessanti, a riguardo, sono le precisazioni fornite dall’agenzia delle Dogane, con la nota n. 38945 di ieri.
L’estensione al particolare regime sospensivo ad ogni tipologia di operazione mediante il deposito Iva, che di fatto determina l’assolvimento dell’imposta al momento in cui i beni vengono estratti, ha imposto anche sostanziali modifiche al fine di garantire l’esigibilità dei relativi crediti erariali.
Non solo i beni nazionali e comunitari possono essere introdotti nel deposito Iva, ma anche i beni extracomunitari che, immessi in libera pratica, acquisiscono la posizione doganale di merce comunitaria.
L’assolvimento dell’imposta a seguito dell’estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva varia in funzione del soggetto che procede all’estrazione.
Per i beni extracomunitari e precedentemente immessi in libera pratica ed introdotti nel deposito, l’imposta è assolta mediante autofattura dal soggetto che procede all’estrazione il quale dovrà rilasciare la garanzia commisurata all’imposta non versata in dogana.
A questo proposito il documento di prassi ha chiarito che i soggetti titolari dello status di Aeo (Operatore Economico Autorizzato) e quelli cui è stata riconosciuta la solvibilità ex articolo 90 del Tuld, non devono prestare fideiussione, rimanendo comunque obbligati a comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’Iva, anche ai fini dello svincolo della stessa.
Negli altri casi, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, ma è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.
Nei confronti dell’amministrazione finanziaria tali soggetti sono solidalmente responsabili per il versamento. Solidarietà, come sottolineato dalla nota, che nei confronti del gestore non si estende solamente alla mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, ma lo espone anche al rischio di vedersi revocata l’autorizzazione ovvero all’esclusione dell’abilitazione a gestire come deposito Iva i magazzini generali e gli altri depositi stabiliti dalla legge.

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