Controlli e liti

Deposito dei documenti originali nei tempi indicati dal giudice

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nel processo tributario la parte, onerata dal giudice a produrre documentazione in originale a seguito di contestazione sollevata dalla controparte, deve rispettare il termine indicato nell’ordinanza, anche se ha natura ordinatoria. Intanto la scadenza del termine ordinatorio è equiparabile alla scadenza del termine perentorio e tale termine può essere prorogato solo se la parte onerata ne fa espressamente richiesta entro la data originariamente stabilità. Poi si deve attribuire una conseguenza anche al termine ordinatorio, perché, altrimenti, il suo mancato rispetto sarebbe privo di effetti processuali, e quindi inutile. Così la Ctp Agrigento con la sentenza 40/3/2018 (presidente Cremona, relatore Noto).

La controversia

Il concessionario per la riscossione notifica ad una donna la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fondata sul mancato pagamento di cinque iscrizione a ruolo comunicate con cartella esattoriale per oltre 100mila euro.

La donna si oppone e ricorre in Ctp contro l’atto derivato (comunicazione di iscrizione ipoteca) e contro gli atti presupposti (ruoli) la Ctp eccependo la mancata notifica degli atti atti presupposti e si costituisce in giudizio nell’aprile 2016. Il concessionario si costituisce nel maggio 2016 e allega copie delle relate di notifica delle cartelle riportanti i ruoli.

Ma la documentazione è prontamente contestata dalla ricorrente nel settembre 2016. Intanto disconosce la conformità agli originali sotto vari profili. Poi evidenzia come l’attestazione di “copia conforme” è priva di pregio siccome apposta da funzionario della riscossione non avente qualifica di pubblico ufficiale.

L’istruttoria

La Ctp con provvedimento del 5 ottobre 2016, ordina al Concessionario di produrre gli originali entro il 6 novembre 2016 e rinvia l’udienza.

La resistente il 4 novembre 2016 produce solo parte della documentazione in originale, mentre la restante parte della documentazione è prodotta successivamente il 25 novembre 2016. La ricorrente si oppone alla documentazione perché prodotta tardivamente e quindi non può più essere presa in considerazione.

La sentenza

Il collegio di primo grado accoglie il ricorso introduttivo richiamando l’articolo 154 del codice di rito, pure esso applicabile al giudizio tributario. Anche se il termine assegnato alla parte per la produzione degli originali ha natura ordinatoria, ciò non vuol dire che il mancato rispetto di detto termine sia privo di effetti. Ciò perché la scadenza del termine ordinatorio è equiparabile al termine perentorio, salvo che la parte onerata, entro la data indicata nell’ordinanza, non richieda una proroga. Diversamente, se al termine ordinatorio non si attribuisse alcuna conseguenza, la normativa sulla procedura sarebbe pressoché “inutile” e priva di effetti processuali.

Ctp Agrigento, sentenza 40/03/2018

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