Controlli e liti

Deposito online valido se l’errore è incolpevole

di Selene Pascasi

È tempestiva la costituzione della parte che, presentata in via telematica la propria comparsa e ricevuta nei termini la seconda pec di avvenuta consegna, si sia vista rifiutare il deposito per un errore incolpevole e, spontaneamente, abbia rinnovato l’incombenza. Lo stabilisce il Tribunale di Ravenna, con ordinanza dello scorso 8 maggio. La questione, nata dal disguido cui era incorso un legale, si chiude, così, con la decisione del Tribunale di ritenere tempestivo il deposito della comparsa effettuato dall’avvocato. Se il professionista presenta il suo atto telematicamente e – ricevuta nei termini la seconda pec di conferma dell’avvenuta consegna in cancelleria – riceve un rifiuto per via di «un errore fatale incolpevole», la costituzione dovrà ritenersi puntuale e tempestiva, dunque regolare. Sempre che la parte abbia poi, di sua spontanea iniziativa, provveduto alla «rinnovazione dell’incombenza nel corretto formato pdf», ai sensi dell’articolo 34 del Dm 44/11. Sulla stessa linea si era già espresso il Tribunale di Bologna, per il quale, così scrive nel decreto 13725/16, la rinnovazione del deposito, impedita, per motivi incomprensibili, dalle caratteristiche del file prodotto come allegato all’atto, va inevitabilmente a sanare un errore fatale del tutto incolpevole. Non solo. È l’articolo 16 bis, comma 7, del Dl 179/2012 - prosegue il giudice di Ravenna - a suggerire tale impostazione, nell’affermare che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta seconda pec) da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia escludendo quindi che le comunicazioni successive quali i controlli automatici e l’accettazione vera e propria possano inficiare sul buon esito della procedura». Tesi ribadita anche dal Tribunale di Torino che, però, con pronuncia dell’11 giugno 2015, ha voluto sottolineare come il citato articolo 16 bis – che sancisce la tempestività del deposito, ove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza – abbia la funzione di esonerare il depositante solo dal rischio di tardività del deposito, dovuta a ritardi di lavorazione a lui non imputabili, ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili. In sostanza, se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine. Ma se il deposito è nullo, non varrà a far salvo il rispetto del termine la circostanza che tale ricevuta sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza. Ad ogni modo, se la tempestività del deposito va correlata con riferimento al momento in cui si genera la seconda pec, tale deposito non potrà essere considerato tardivo, ove detta comunicazione sia stata generata prima della scadenza del termine fissato.

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