Contabilità

Derivati non di copertura in bilancio

diFranco Roscini Vitali

Gli emendamenti ai principi contabili Oic per la consultazione sino al 13 novembre chiariscono alcuni dubbi (si veda questo articolo). Le novità si applicano ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2017, generalmente dai bilanci 2017. I chiarimenti più rilevanti riguardano strumenti finanziari derivati e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Derivati

Anche le componenti realizzative dei derivati non di copertura sono iscritte nelle voci D18.d) e D.19.d) del conto economico: ne consegue che in queste voci sono iscritte variazioni di fair value e utili/perdite rilevate al momento dell’eliminazione contabile. L’Oic ha valutato le difficoltà tecniche per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate, prevedendo che tutti gli effetti economici confluiscano in un’unica voce. Gli effetti derivanti dall’emendamento sono applicati retroattivamente.

Inoltre, in presenza di riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in uno o più esercizi futuri, deve subito imputare nella voce D19.d la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare. Tale situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva supera l’ammontare della futura rivendita: pertanto, se l’operazione è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile. In assenza di questa previsione, la riserva sarebbe girata nel valore del bene alla rilevazione dell’acquisto nel magazzino: il bene sarebbe poi svalutato, ma la perdita sarebbe differita, anziché essere rilevata immediatamente. Una situazione diversa rispetto al caso in cui la copertura non soddisfa più i requisiti di efficacia e il venir meno della probabilità dell’operazione programmata.

Immobilizzazioni

La svalutazione di immobilizzazioni in precedenza rivalutate transita sempre nel conto economico e non può essere imputata nella riserva di rivalutazione, indipendentemente dalle modalità della rivalutazione. Ciò risponde anche al dubbio della nota 11/2017 di Assonime: dai paragrafi 76 dell’Oic 16 e 81 dell’Oic 24 poteva sembrare che l’imputazione nel conto economico fosse limitata alle rivalutazioni effettuate «in base a parametri stabiliti» e non anche in base a perizia. L’intenzione dell’Oic non era quella di limitare la rilevazione a conto economico delle sole svalutazioni di immobilizzazioni già rivalutate in base a parametri stabiliti. Gli effetti dell’emendamento sono applicati retroattivamente.

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