Derivati a rilevanza fiscale «condizionata»
Il decreto dell’Economia datato 10 gennaio 2018 e pubblicato ieri sul sito del dipartimento delle Finanze fa chiarezza sul regime fiscale applicabile alla separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati. La nuova previsione rileva sia per i soggetti Ias adopter sia per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese.
Il dubbio interpretativo nasceva dall’obbligo di evidenziare separatamente in bilancio i derivati anche quando incorporati in contratti ibridi, laddove per contratti ibridi devono intendersi quei contratti in cui i flussi finanziari divergono da quelli che avrebbe generato lo strumento primario in assenza di una componente derivativa.
La fattispecie tipica è quella delle obbligazioni convertibili da scomporre tra la componente riferibile all’opzione di conversione (warrant) e quella riferibile all’obbligazione priva di tale opzione. Il regime fiscale in caso di obbligazioni convertibili era però già stato oggetto di un intervento normativo (articolo 5, comma 4, Dm 8 giugno 2011) mentre permaneva incertezza negli altri casi di strumenti ibridi.
Il dubbio era se il principio di derivazione rafforzata si potesse applicare alla scomposizione contabile assumendo, quindi, che il derivato scorporato fosse assoggettato alla disciplina sui derivati ex articolo 112 del Tuir come se fosse giuridicamente autonomo dal contratto che lo ospita (circolare 14/2017 di Assonime e documento di ricerca del 30 ottobre scorso del Cndcec).
La risposta affermativa al quesito si desumeva dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017 in cui si legge che in forza del principio di derivazione rafforzata «viene altresì riconosciuta rilevanza in bilancio dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull’imponibile Ires e Irap».
Tesi diversa era quella che, invece, faceva prevalere la deroga al principio di derivazione rafforzata sulla base dell’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011 per quanto attiene all’inquadramento dei titoli. Secondo questa tesi lo scorporo contabile di componenti derivative dal relativo titolo verrebbe ad assumere rilevanza fiscale solo laddove previsto espressamente da altre norme, come nel caso delle obbligazioni convertibili in cui l’autonomia del derivato deriva implicitamente dall’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011. Secondo tale orientamento interpretativo avrebbe quindi prevalso la qualificazione giuridica del titolo, anche quando si trattasse di strumenti ibridi che incorporano una componente derivativa. Orientamento coerente con il principio di simmetria tra emittente e portatore del titolo la cui natura viene qualificata univocamente così come i flussi reddituali (dividendi e plusvalenze), come sancito dai principi della riforma fiscale del 2003 che presiedono la tassazione/esenzione.
L’articolo 1, comma 1, del nuovo decreto, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011, assegna riconoscimento fiscale all’eventuale scorporo contabile degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni, come individuati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 44 del tuir. Prevale, quindi, in questo caso la derivazione rafforzata; tuttavia, la nuova disposizione subordina tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento similare alle azioni a norma della lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 delTuir. Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento similare alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, dovrà prevalere l’unitarietà giuridica dello strumento.
È una previsione che “sposa” una tesi intermedia fra quelle illustrate e che salvaguarda i principi del sistema fiscale. Comportamenti difformi da quelli ora previsti dal decreto, adottati in passato, sono comunque fatti “salvi” ai sensi della clausola recata dall’articolo 2 del decreto.
Dm Economia 10 gennaio 2018 - Oic