Imposte

Detassazione delle stock option inapplicabile alle società controllate

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di Cristiano Margheri e Niccolò Puosi

Vale il rapporto diretto tra dipendente e Pmi innovativa per la detassazione delle stock option. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 4 pubblicato il 12 febbraio scorso, in merito all’agevolazione introdotta dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Lo strumento in parola si sostanzia in un beneficio grazie al quale il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che ne preveda l’attribuzione) da parte di start-up innovative e incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attributi per l’acquisto di tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile per i suddetti soggetti, tanto ai fini fiscali quanto contributivi.

La disposizione, originariamente applicabile alle start-up innovative e agli incubatori certificati e successivamente estesa anche alle Pmi innovative (articolo 4 del Dl n. 3/2015), individua in maniera puntuale i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare dell’esenzione.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 27 specifica che l’oggetto dell’agevolazione è costituito dall’assegnazione a titolo gratuito di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi da start-up, Pmi innovative e dagli incubatori certificati con i quali i soggetti beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché da società direttamente controllate.

Per quanto concerne il requisito soggettivo, la normativa ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione gli amministratori, i dipendenti legati da un rapporto di lavoro con l’ente emittente, nonché i collaboratori continuativi il cui reddito viene normalmente qualificato ai fini fiscali come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Preme inoltre specificare, come anche chiarito dalla relazione illustrativa al decreto e dalla circolare n. 16/E del 2014, che i soli beneficiari dell’agevolazione possano essere gli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi che prestano la propria opera all’interno dell’organizzazione che emette gli strumenti finanziari partecipativi, a nulla rilevando il fatto che agli stessi possano essere assegnati titoli emessi da società controllate dalla start-up o Pmi di riferimento.

Ed è proprio sulla stessa linea di pensiero che interviene il Principio di diritto n. 4 del 12 febbraio 2019. L’amministrazione ha infatti chiarito che, visto l’obiettivo di fidelizzare ed incentivare il management del soggetto emittente, si rende inapplicabile l’agevolazione nel caso di offerta di stock option da parte di una Pmi innovativa in favore non di un proprio dipendente, ma di un dipendente di una società dalla stessa controllata.

Ne consegue che, in assenza del vincolo soggettivo, ovvero in mancanza di rapporto diretto di lavoro tra il lavoratore (beneficiario) e la Pmi innovativa (soggetto emittente), il reddito di lavoro dipendente derivante dalla differenza tra il valore delle stock option alla data di esercizio del diritto ed il prezzo corrisposto dal dipendente risulterà fiscalmente rilevante, non potendosi beneficiare del regime di esenzione previsto dalla normativa.

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