Detrazione ai familiari o cessione jolly a privati: i rimedi (limitati) contro il blocco
Poche soluzioni tra le pieghe delle circolari delle Entrate per chi rientra nella stretta dettata dal decreto legge 11/2023.
In attesa dei correttivi al decreto legge che ha bloccato le cessioni dei bonus casa (Dl 11/2023), sono pochi i rimedi a disposizione dei contribuenti che non trovano un acquirente per i propri crediti d’imposta. Come emerso nel corso della seconda puntata di «Sportello superbonus», le strade sono essenzialmente due (è ancora disponibile online anche la prima puntata del videoforum).
La prima via – teoricamente percorribile da quasi tutti i contribuenti – è far utilizzare la detrazione a un altro soggetto “titolato”. Andando a individuare, in pratica, un’altra persona che ne benefici fin dall’inizio, senza bisogno di alcuna cessione. La prassi consolidata delle Entrate permette di coinvolgere una lunga lista di possibili beneficiari alternativi:
● i proprietari (anche per quote) o titolari della nuda proprietà, i titolari di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
● i “detentori”: inquilini e comodatari (in entrambi i casi, l’Agenzia richiede che il contratto sia registrato al momento di avvio dei lavori, anche se alcune sentenze dei giudici tributari hanno dato ragione a contribuenti che non avevano registrato il comodato e hanno potuto dimostrare con altri elementi probatori che la casa era già concessa in comodato al momento di inizio del cantiere);
● i familiari conviventi, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (circolare 13/E/2013, risposta 1.2), i conviventi di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016).
I conviventi come beneficiari
I familiari possono essere conviventi sia del possessore, sia del detentore dell’immobile (ad esempio, il coniuge o il figlio dell’inquilino; circolare 28/E/2022).
I “familiari” sono quelli definiti dal Tuir (articolo 5, comma 5): il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Questi soggetti non hanno bisogno di un contratto di comodato, ma devono attestare con un’autocertificazione di essere conviventi. Anche lo status di convivenza di fatto dev’essere autocertificato, ma può risultare anche dai registri anagrafici dei conviventi di fatto.
La convivenza deve sussistere al momento di avvio dei lavori o – se anteriore – al momento in cui vengono sostenute le prime spese, e può anche interrompersi prima della chiusura del cantiere.
L’immobile oggetto dei lavori non deve per forza essere quello in cui il beneficiario e i suoi familiari convivono. Può anche essere un immobile a disposizione (purché non locato o dato in comodato a terzi; le Entrate ammettono anche che sia un immobile inagibile a seguito di calamità naturali).
Ricordiamo che per il superbonus per le cosiddette “villette” applicabile ai lavori iniziati dal 1° gennaio 2023 richiede – tra gli altri requisiti – che il beneficiario possieda l’immobile sulla base di un diritto reale. Sono perciò esclusi i detentori e, probabilmente, i familiari conviventi (anche se su questo punto mancano ancora istruzioni specifiche).
La cessione jolly
La seconda soluzione per superare la mancanza di acquirenti dei crediti d’imposta è sfruttare la prima cessione jolly prevista dalla normativa. Si tratta – chiaramente – di un rimedio praticabile solo da chi non è incappato nel blocco previsto dal Dl 11/2023 (ad esempio, perché ha presentato la Cila entro il 16 febbraio 2023).
In sostanza, si può sempre cedere il credito d’imposta a un qualsiasi soggetto privato: parenti, conoscenti, vicini di casa, imprenditori, società di cui si possiede una quota. Ci sono però alcuni caveat da tener presenti:
● il termine per effettuare questa cessione resta quello generale (al momento, 31 marzo 2023 per le spese 2022 e le rate residue dei crediti d’imposta derivanti da spese 2021 o 2020);
● in queste situazioni, chi cede il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2022 deve cederlo per intero, non può limitarsi a trasferire la prima rata;
● l’acquirente potrà usare il credito d’imposta solo in compensazione nel proprio modello F24 oppure potrà cederlo a sua volta. Avendo consumato la prima cessione jolly, però, le cessioni successive potranno avvenire solo in ambiente controllato (verso banche, società dei gruppi bancari o imprese di assicurazione).