Imposte

Detrazione Iva anche con documento pervenuto entro il 15 del mese successivo

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di Michele Brusaterra


Detrazione Iva nel mese di effettuazione dell’operazione anche con fattura ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo.

È così che il Dl 119/2018 ha corretto una distorsione del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, che si era venuta a creare all’indomani delle modifiche apportate dal Dl 50/2017 e dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attraverso la circolare 1/E di quest’anno.

La nuova disciplina per la detrazione dell’Iva, introdotta, appunto, dal Dl 50/2017 e chiarita dall’Agenzia, prevede che la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti scatta in presenza di due ben precise condizioni: l’effettuazione dell’operazione e il possesso, ossia il ricevimento, della fattura.

Tale tipo di nuova regolamentazione ha portato a definire in maniera diversa anche la detrazione dell’imposta in corso d’anno.

Più precisamente, supponendo che un’operazione sia effettuata, ai fini Iva, nel mese di settembre, ma che la fattura pervenga al cliente nel successivo mese di ottobre, il diritto alla detrazione, prima del Dl 119/2018, poteva essere esercitato nel mese di ottobre e, quindi, in caso di contribuenti mensili, entro il 16 novembre e non, invece, con la liquidazione di ottobre relativa al mese di settembre. Questo perché, nell’esempio riportato, il contribuente avverava le due condizioni di cui già si è detto, e cioè l’effettuazione dell’operazione e il possesso del documento, solo a ottobre.

Al fine di correggere tale distorsione, il Dl 119 del 23 ottobre scorso stabilisce, modificando l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti può avvenire anche con riferimento ai documenti di acquisto «ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».

In questo modo, ancorché la fattura relativa all’operazione effettuata nel mese precedente, per esempio ottobre, sia ricevuta dal cliente nel mese successivo purché, però, entro il giorno 15, il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato già fin dal mese di effettuazione dell’operazione, ossia, nell’esempio, ottobre, con la liquidazione che, in caso di contribuenti mensili, avviene entro il 16 novembre.

Fatto presente che se la fattura perviene dopo tale termine, la detrazione potrà essere esercitata dal mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tale regola, specifica la nuova norma, non è valida per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Pertanto, in caso di operazione effettuata a dicembre 2018, con documento pervenuto in gennaio 2019, non trovando applicazione la regola appena vista, significa che la detrazione può essere esercitata a partire dal mese di gennaio 2019 e, quindi, con la liquidazione, sempre nel caso di contribuente mensile, del 16 febbraio o con quelle successive.

Naturalmente vale sempre la regola generale, ossia che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e cioè, nell’esempio, con la dichiarazione Iva 2020, relativa al 2019. Se, però, la fattura venisse registrata nel 2020, ma prima del termine di presentazione della stessa dichiarazione annuale, allora va utilizzato un sezionale acquisti a parte con l’attenzione di rendere detraibile l’imposta solo in sede dichiarativa.

Visto che il Dl 119/2018 è entrato in vigore già dal 24 ottobre scorso, tali nuove regole valgono a far tempo dallo stesso mese di ottobre.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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