Imposte

Detrazione Iva, Comuni senza libro giornale e Registri

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, il Comune che svolge un’attività commerciale non ha l’obbligo di istituire e mantenere la contabilità separata tipica degli enti non commerciali: è sufficiente quella tenuta in conformità alle disposizioni in materia di contabilità pubblica obbligatoria. Così si è espressa la Ctr della Sicilia nella sentenza 1775/14/2017 (presidente Amalfi, relatore Gennaro).

Nel caso di specie, a seguito di una verifica della Guardia di finanza relativa all’attività commerciale di gestione di una discarica per rifiuti soldi urbani esercitata da un Comune, l’agenzia delle Entrate contestava a quest’ultimo l’omessa tenuta delle scritture contabili e della contabilità separata in relazione all’attività commerciale svolta e, ai sensi dell’articolo 19-ter, comma 2, del Dpr 633/72 accertava l’indebita detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Secondo l’ufficio, anche per Regioni, Province e Comuni l’esercizio del diritto alla detrazione Iva non può prescindere dalla tenuta di una contabilità separata per l’attività commerciale la quale, pur dovendo essere realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle regole della contabilità pubblica obbligatoria, richiede in base all’articolo 19, comma 3, del Dpr 633/72, quantomeno la tenuta del libro giornale e dei registri Iva in cui annotare le operazioni imponibili già evidenziate nella contabilità economica e finanziaria dell’ente pubblico.

A seguito della presentazione del ricorso da parte del Comune, i giudici tributari (sia di primo sia secondo grado) hanno dichiarato l’illegittimità dell’accertamento, riconoscendo il diritto del Comune di esercitare la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti in relazione all’attività commerciale, in quanto la contabilità era stata correttamente tenuta secondo gli schemi della contabilità pubblica imposta dalla legge. In particolare, nel rigettare l’appello dell’ufficio, la Ctr della Sicilia ha affermato che l’agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, errato nel ritenere che al Comune potessero essere applicate le disposizioni di legge previste per gli enti privati non commerciali dagli articoli 143 e seguenti del Tuir. Infatti, il Comune, in quanto ente pubblico che svolge funzioni pubbliche di interesse collettivo, è soggetto alle disposizioni di natura pubblicistica che sono previste dalle specifiche disposizioni di legge (amministrative e contabili) nazionali e regionali.

Inoltre, sempre secondo il collegio giudicante, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/72, ai fini Iva il Comune può divenire soggetto passivo dell’imposta in relazione all’attività commerciale posta in essere, ma è lo stesso comma 3 dell’articolo 19-ter del Dpr 633/72 a stabilire che, nei confronti dei Comuni, la tenuta della contabilità separata deve essere realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità che sono previste dalla contabilità pubblica. Nel caso specifico, quindi, l’accertamento doveva considerarsi illegittimo, stante la corretta tenuta delle scritture contabili richieste dalla legge da parte del Comune, e l’annotazione delle singole movimentazioni finanziarie dalla quale sorgeva il diritto all’esigibilità dell’Iva.

Ctr Sicilia, 1775/14/2017

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