Detrazione Iva, l’integrativa recupera la fattura tardiva
Esercizio della detrazione Iva sempre possibile attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa. Così si conclude la circolare 1/E attraverso la quale l’agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alle nuove regole di detrazione Iva dopo che il Dl n. 50/2017 ha rivisitato sia l’articolo 19 che l’articolo 25 del Dpr n. 633 del 1972.
Ancorché, dopo i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, il termine di detrazione risulti essere stato ampliato, potendo capitare che una fattura pervenga anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui l’esercizio alla detrazione può essere esercitato o, semplicemente, venga rinvenuta dopo tale termine, il documento di prassi chiarisce finalmente, eliminando così ogni dubbio, che è possibile, in tali casi, esercitare il diritto alla detrazione presentando una dichiarazione integrativa, a favore del contribuente, purché ciò avvenga, sia ben chiaro, entro i termini di prescrizione dell’azione accertativa.
Ricordando che la presentazione di una dichiarazione integrativa fa comunque decorrere i termini di accertamento dalla data della sua presentazione, si prenda il seguente esempio. Una fattura data 2017 che si riferisce ad una operazione effettuata nel 2017, viene rinvenuta dal cessionario o committente a giugno 2018. Il diritto alla detrazione dell’imposta si sarebbe dovuto esercitare nell’anno 2017 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa a tale anno, da presentare entro il 30 aprile 18, registrando, in tal caso, la fattura su un sezionale acquisti dell’anno 2018.
Non essendo così avvenuto, il cessionario o committente non perde il diritto alla detrazione, e, registrando la fattura, si ritiene, ancorché la circolare non ne faccia menzione, sempre sul sezionale acquisti 2018 nel mese di giugno del medesimo anno, il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2017, in quel mese, o in mesi successivi, al fine di introdurre anche la fattura non registrata entro l’originaria scadenza della dichiarazione.
I casi in cui può manifestarsi la situazione in cui è necessario presentare la dichiarazione integrativa si ritiene possano essere due: l’arrivo in ritardo della fattura e il rinvenimento del documento in un momento successivo al termine ultimo per poter esercitare il “normale” diritto di detrazione.
Mentre in quest’ultimo caso non vi è alcuna particolare avvertenza oltre a quanto già detto, nel primo caso anche la circolare 1/E ricorda l’esistenza della norma che prescrive la presentazione di una così detta “fattura denuncia” nel caso in cui, entro quattro mesi dal momento di effettuazione dell’operazione non sia pervenuta la fattura dal cedente o prestatore. In tale caso l’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, stabilisce che entro i trenta giorni successivi ai quattro mesi, il cessionario o committente debba presentare all’agenzia delle Entrate la fattura non prevenuta o pervenuta in modo errato, versando anche l’imposta.
Ancorché la circolare non lo evidenzi, perdendo così un’occasione di chiarire anche tale punto, in questo caso l’Iva, per il cessionario o committente, dovrebbe diventare detraibile al momento del versamento dell’imposta.