Controlli e liti

Detrazione Iva non limitabile

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

È irrilevante ai fini della detrazione Iva la congruità del corrispettivo dell'operazione, salvo non si tratti di false fatturazioni. Se l'amministrazione contesta al contribuente l'indebita detrazione Iva di fatture relative ad operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare a un'operazione fraudolenta. E ancora, ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda non occorre che il complesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa: basta la sua attitudine potenziale.

Sono alcuni degli orientamenti della Suprema corte emersi nell'anno 2017, in tema di Iva, evidenziati dalla rassegna dell'Ufficio del massimario.

Antieconomicità

Sul delicato tema della facoltà degli uffici di sindacare la detrazione dell'imposta correlata ad operazioni ritenute antieconomiche, la rassegna ricorda che nel corso del 2017 sono stati tracciati i limiti entro i quali è irrilevante, ai fini della detrazione, la congruità del corrispettivo dell'operazione stessa. In via generale il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo. Ne consegue l'irrilevanza di un'operazione economica effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata in modo fraudolento o abusivo, assumendo l'antieconomicità come valore indiziario della falsità dell'operazione.

Onere della prova e false fatture

Altro tema molto dibattuto in giurisprudenza nel corso dell'anno 2017 attiene la contestazione di false fatturazioni. La rassegna evidenzia che qualora l'amministrazione contesti l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio provare che l'operazione commerciale non sia mai stata posta in essere, ovvero non sia stata effettuata tra i soggetti indicati nel documento mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta. A tali fini non è sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. La Suprema corte ha poi precisato che di norma, non è possibile esigere che il cessionario/committente, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni nella catena delle cessioni, debba verificare che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi ne disponesse e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva. Viene in ogni caso rimarcato un obbligo di verifica in capo al cessionario/committente a fronte di indizi che gli consentano di sospettare dell'esistenza di irregolarità o di evasione.

Cessione di azienda

Si è in presenza di cessione d'azienda anche nel caso di distinte cessioni di beni, risultando irrilevante che le rimanenze di merci siano state escluse dal negozio traslativo e solo in seguito acquistate separatamente. Ed ancora per la configurabilità della cessione di azienda non occorre che il complesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa, essendo sufficiente la sua attitudine potenziale a tale esercizio. Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che escludeva la riqualificazione di cessione di azienda nella vendita di alcune centrali idroelettriche in quanto non poteva trasferire le relative concessioni amministrative di derivazione idrica.

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