Imposte

Detrazione Iva possibile in caso di decadenza

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di Lorenzo Pegorin

In caso di decadenza dal regime di cui alla legge 398/91 riscontrata in sede di controllo, è possibile per il contribuente il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti, nonché della detraibilità della relativa Iva, a patto che l’ente sportivo sia in grado di fornire i relativi riscontri contabili. Il chiarimento contenuto nel paragrafo 6.6 della circolare 18/E/2018 assume una chiara valenza specie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Nell’ambito del regime agevolato di cui alla legge 398/91 si ricorda, infatti, che i costi vengono determinati a forfait sulla scorta di una percentuale pari al 97%, calcolata sui ricavi commerciali dell’associazione/società sportiva e la relativa Iva da versare viene ad essere individuata sulla base di una percentuale (generalmente il 50%) da determinarsi sull’Iva esposta di cui alle fatture emesse. Pertanto sia ai fini dei costi che dell’Iva, le fatture di acquisto non vanno registrate, poiché per esse vi è solo un obbligo di conservazione imposto dalla legge.

Prima del chiarimento contenuto nella circolare, va registrato che l’impostazione dell’agenzia delle Entrate, in sede di verifica, era da sempre quella volta a valorizzare il mero dato formale normativo nazionale che, in tema di imposta sul valore aggiunto esige, in via generale, che la detrazione debba essere validamente esercitata solo laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate nel registro.

Ora con la circolare in questione l’agenzia delle Entrate, partendo dall’assunto per cui nel sistema di cui alla legge 398/91 non vi è un obbligo di legge alla registrazione delle relative fatture, riconosce, in ipotesi di decadenza dal regime agevolato, ugualmente il diritto alla detrazione dell’Iva pagata, privilegiando quindi l’aspetto sostanziale (e non quello formale dell’avvenuta registrazione) in presenza almeno del relativo documento e dei requisiti richiesti per la detrazione.

Il tutto in virtù del principio fondamentale di neutralità dell’imposta, più volte ribadito dalla stessa Corte di giustizia dell’Unione europea (si veda sentenza 11 dicembre 2014, causa C-590/13), il quale esige che la detrazione a monte dell’Iva debba essere in ogni caso accordata, qualora gli obblighi sostanziali risultino soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

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