Adempimenti

Detrazione Iva a rischio per le fatture di fine anno

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di Luca De Stefani

Da quest’anno, anche quando le note di accredito possono essere emesse con Iva senza limite temporale, il recupero dell’Iva potrà avvenire, al più tardi, con la dichiarazione annuale Iva relativa non più al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ma all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Inoltre, non sarà facile detrarre l’Iva delle fatture differite passive, per operazioni effettuate a dicembre 2017 e datate dal 1° al 15 gennaio 2018, in quanto la relativa Iva sarebbe detraibile nel 2017, ma la registrazione della fattura dovrebbe essere effettuata nei registri Iva acquisti e nella liquidazione Iva di gennaio 2018. Lo stesso problema di indetraibilità si dovrebbe avere anche per le fatture differite passive, per operazioni effettuate a dicembre 2016 ed emesse dal 1° al 15 gennaio 2017. Sono alcune delle conseguenze della riduzione del termine entro cui poter detrarre l’Iva delle fatture passive, introdotta dal Dl 50/2017 , che impone la detrazione dell’Iva dei documenti emessi dal 1° gennaio 2017 solo «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto».

Se verranno confermate le istruzioni al modello Iva 2017 anche per il modello annuale 2018, relativo al 2017, l’Iva da riportare nel rigo VF25 del modello Iva 2018, potenzialmente detraibile prima delle operazioni di conguaglio, continuerà a coincidere con quella detratta nelle liquidazioni Iva del 2017. Questa impostazione è coerente con l’articolo 1 del Dpr 100/98, che consente la detrazione nelle liquidazioni Iva periodiche solo «nello stesso mese» in cui le fatture sono annotate nei registri Iva acquisti. Quindi, se non verrà modificata questa norma e/o se non vi saranno variazioni alle istruzioni ai modelli, per poter detrarre l’Iva delle fatture passive datate 2017 e ricevute dopo il 16 gennaio 2018 per i mensili a debito o dopo il 28 febbraio 2018, per tutti gli altri, ed entro il 30 aprile 2018, sarà necessario tenere “aperti” fino a questa data i registri Iva acquisti (e vendite, per le operazioni passive in reverse charge) di dicembre 2017 (o del quarto trimestre 2017) e la relativa liquidazione Iva, per aspettare l’arrivo di queste fatture passive, ai fini della loro registrazione in questi documenti contabili. Così facendo, si dovranno inviare, entro il 28 febbraio 2018, dati errati nello spesometro dell’ultimo semestre 2017 e nella comunicazione delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre 2017 (con l’applicazione delle sanzioni). Inoltre, i mensili a debito dovranno versare il 16 gennaio 2018 l’Iva di dicembre 2017 per un importo maggiore al dovuto. L’eventuale saldo Iva 2017 a debito, invece, potrebbe essere posticipato dal 16 marzo 2018 al 30 giugno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.

Oltre alla modifica dell’articolo 1 del Dpr 100/98, si auspica che venga data la possibilità di detrarre l’Iva delle fatture datate 2017 nel modello Iva 2018, anche se arriveranno al cessionario o al committente dal 17 gennaio 2018 per i mensili a debito o dal 1° marzo 2018, per tutti gli altri, e fino al 30 aprile 2018, attraverso l’inserimento della relativa Iva detraibile in un apposito rigo del quadro VF del modello Iva annuale 2018, senza l’obbligo di farla rientrare preventivamente in una liquidazione del 2017.

Note di accredito

Anche quando le note di accredito possono essere emesse senza limite temporale (cioè oltre un anno dall’operazione), ad esempio, a causa di risoluzione per il reso di merce difettosa o non conforme, in esecuzione di un’apposita clausola contrattuale, in conseguenza di sconti contrattuali condizionati da obiettivi o per il per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il recupero dell’Iva potrà avvenire, comunque, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa, non più «al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto», ma all’anno in cui è sorto.

Registro Iva acquisti

Il decreto legge 50/2017 ha modificato anche le tempistiche di registrazione nei registri Iva acquisti delle fatture. Dopo aver confermato che l’annotazione deve essere effettuata «anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta», ha concesso la possibilità di registrarle fino al «termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» di ricezione (articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972). Quindi, una fattura passiva del 2017, con Iva di competenza del 2017 (perché riferita a un’operazione “effettuata” nel 2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972, e senza esigibilità differita), ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nei registri Iva acquisti del 2018, entro il 30 aprile 2019 (data di invio del modello Iva 2019, relativo al 2018), ma la relativa Iva non dovrebbe essere detraibile, perché, verrebbe inserita nel modello annuale Iva 2019, relativo al 2018. Non verrebbe rispettato, infatti, il vincolo dell’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, che impone la detrazione, al più tardi, con il modello Iva relativo al periodo 2017.

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